Articolo VC

Lo scorso 26.11.2012 si è tenuto, presso la sede della Fondazione Forense bolognese, un importante incontro in materia di diritto di famiglia.
Tema dell’incontro è stato l’approfondimento del matrimonio concordatario con effetti civili: nel nostro ordinamento, infatti, il matrimonio religioso celebrato dalla Chiesa Cattolica produce i suoi effetti grazie alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile (art. 8, comma 1, l. 121/1985).
In particolare si è analizzata l’evoluzione giurisprudenziale connessa al riconoscimento delle sentenze di nullità matrimoniale emanate dal Tribunale Ecclesiastico nell’ordinamento giuridico italiano.
Il Tribunale Ecclesiastico, infatti, pronuncia con una sentenza lo scioglimento degli effetti del matrimonio religioso ex tunc, come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato.
Affinchè tale sentenza per il diritto canonico passi in giudicato, è necessario che il Tribunale di seconda istanza confermi la sentenza del Tribunale di prima istanza, c.d. principio della doppia sentenza conforme, e che la stessa venga munita del decreto di esecutività da parte della Segnatura Apostolica.
Una volta ottenuto il passaggio in giudicato della sentenza ecclesiastica, il procedimento prosegue presso la Corte d’Appello territoriale che con il procedimento c.d. di “delibazione” riconosce effetti civili alla sentenza del Tribunale Ecclesiastico, se la stessa rispetta gli elementi previsti dall’art. 8, comma 2, lett. a), b), c), l. 121/1985, ossia: “che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa; che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano (diritto di difesa); che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Si applicano gli artt. 796 e ss. del c.p.c. che, sebbene abrogati, secondo la giurisprudenza si ritengono ancora applicabili solo per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche (c.d. ultrattività). (cfr. Cass. 24990/2010)
Il primo tema dibattuto in giurisprudenza riguarda la riserva di giurisdizione del Tribunale Ecclesiastico in materia.
Il problema si è posto dal momento che tale riserva di giurisdizione, originariamente prevista dai Patti Lateranensi del 1929, non è stata poi prevista dagli accordi di Villa Madama del 1984.
La Corte Costituzionale con la sentenza 421/1993 ha riconosciuto la riserva di giurisdizione che, “seppur non prevista in modo espresso, è assunta – coerentemente con il principio di laicità dello Stato – quale logico corollario del sistema matrimoniale recepito dall’Accordo, nel quale sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni contratti per libera volontà delle parti secondo le norme del diritto canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento genetico.”
La Corte di Cassazione, tuttavia, privilegiando il dato letterale delle norme dei Patti Lateranensi e degli Accordi di Villa Madama, ritiene che tale riserva di giurisdizione sia venuta meno. (cfr. Cass. Sez. Unite 2164/2008), di conseguenza la delibazione non è più automatica o obbligatoria, la Corte d’Appello dovrà valutare se i fatti accertati con effetto di giudicato in sede canonica varchino o meno la soglia-limite che impone l’ordine pubblico.
Ed è proprio sul significato da attribuire a tale espressione, contenuta nell’art. 797, comma 1, n. 7, c.p.c., che si è soffermata la giurisprudenza.
Con la sentenza 19809/2008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è inaugurato un orientamento che sottolinea l’importanza della convivenza tra i coniugi, qualificata come matrimonio-rapporto in contrapposizione al matrimonio-atto.
In sostanza, nonostante il consenso sia viziato o mancante all’atto dell’assunzione del vincolo matrimoniale, il fatto di aver coabitato e convissuto come coniugi per un lungo lasso di tempo può sanare l’atto invalido.
Di conseguenza non è possibile delibare una sentenza di nullità matrimoniale per contrarietà all’ordine pubblico, se i vizi del consenso siano stati sanati da una lunga convivenza tra i coniugi.
Quale sia il tipo di convivenza che convalidi i vizi del matrimonio-atto ce lo specificano le successive sentenze della Corte di Cassazione: innanzitutto deve essere una convivenza particolarmente prolungata (1343/2011); inoltre è necessario che tra i coniugi si sia instaurato un vero consorzio familiare e affettivo, con superamento implicito della causa originaria di invalidità: “in tale ricostruzione interpretativa, il limite di ordine pubblico postula, pertanto, che non di mera coabitazione materiale sotto lo stesso tetto si sia trattato, […] bensì di vera e propria convivenza significativa di un’instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed obblighi reciproci – per l’appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.) – tale da dimostrare l’instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, nonostante il vizio genetico del matrimonio-atto.(1780/2012)
Tale orientamento è stato però ultimamente messo in crisi da una nuova sentenza della Corte di Cassazione (8926/2012).
Riprendendo l’originaria impostazione della Corte di Cassazione delineata con la sentenza 4770/1988, si sostiene che la convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto del matrimonio e, pertanto, non è rilevante dal punto di vista dell’ordine pubblico interno per la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.