esecuzioni immobiliari

Il Custode giudiziario è senza dubbio uno degli ausiliari del Giudice di cui si conoscono meno il ruolo e le funzioni nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare.

Innanzitutto è opportuno inquadrare questa figura sotto il profilo normativo, esaminando le norme di legge che disciplinano la sua attività.
L’attività custodiale è disciplinata dagli articoli 65, 66, e 67 del codice di procedura civile, mentre negli articoli 559 e 560 dello stesso codice viene fatto espresso riferimento agli obblighi del Custode giudiziario nell’ambito della procedure di esecuzione immobiliare.

Il Custode viene contemplato nel codice, tra gli ausiliari del giudice, subito dopo il consulente tecnico.
Si tratta di una figura di carattere pubblicistico o, in altre parole, è un soggetto privato che, in forza della nomina da parte del Giudice, è occasionalmente investito di un pubblico ufficio di carattere temporaneo.
Il Custode giudiziario è legittimato da un atto processuale; nel pignoramento immobiliare, infatti, l’atto di nomina è la fonte dell’investitura, ed il Custode deve rendere conto della sua gestione a colui che lo ha nominato, ovvero il Giudice.
Con riferimento più specifico alle sue funzioni, invece, l’art. 65 c.p.c prevede che il Custode debba conservare ed amministrare il bene pignorato.

Queste due funzioni, apparentemente simili, sono in realtà ben distinte: la conservazione del bene, infatti, implica il dovere gravante sul Custode di porre in essere tutti quei comportamenti prodromici al mantenimento dell’integrità e della funzionalità del bene oggetto di custodia; mentre l’amministrazione del bene pignorato comporta per il Custode l’obbligo di curarne gli aspetti di natura patrimoniale, ponendo, ove possibile, “a reddito” l’immobile.

A tutte le sopracitate funzioni però, con specifico riferimento al Custode dei beni immobili pignorati, si deve aggiungere quella introdotta dall’art. 560 c.p.c, ovvero l’onere di “…adoperarsi affinchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita…”, secondo le modalità indicate dal giudice dell’Esecuzione nell’ordinanza di vendita.

Conseguentemente, sul Custode dell’immobile pignorato grava anche il compito di favorire la sua aggiudicazione all’asta adoperandosi per la sua pubblicizzazione e facendo visitare regolarmente il bene pignorato ai potenziali interessati all’acquisto.
Nei prossimi giorni saranno pubblicati ulteriori approfondimenti su specifici aspetti dell’attività custodiale e più in generale sui procedimenti di espropriazione immobiliare.