Con un comunicato stampa del 23 Novembre scorso la legge 112/2016 è divenuta concretamente operativa. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti, il Ministro della salute Lorenzin e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Padoan hanno firmato il decreto attuativo (su cui il 10 novembre era già stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata) della legge comunemente denominata “Dopo di noi” (entrata in vigore il 25 giugno 2016). Il decreto de quo sancisce i requisiti per l’accesso al Fondo istituito dalla legge per un importo pari a 90 milioni di euro per il 2016, stabilendo altresì la ripartizione delle risorse tra le Regioni.
COSA SI INTENDE PER LEGGE SUL “DOPO DI NOI”?
Il fine ultimo della legge 112/2016 viene già esplicitato all’art.1 : “favorire il benessere, la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità”. Nel primo articolo vengono inoltre richiamati i principi fondamentali a cui la legge vuole ispirarsi, ovvero in primis le nostre norme costituzionali (in particolare gli artt. 2,3,30,32 e 38 Cost.) nonché la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 24 e 26 CEDU) e infine la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (con un riferimento particolare alla lett. a dell’art 19).
Fino ad oggi, nel nostro ordinamento, non vi era alcuna normativa predisposta ad hoc per assicurare assistenza alle persone affette da disabilità grave che non possono avvalersi di un sostegno da parte dei familiari. Infatti in Italia si iniziò ad approfondire questi temi in termini normativi solo nel 1992 con la legge 104 modificata successivamente nel 1998 con la legge n.162, quando furono organizzati programmi di aiuto per le persone disabili presso Comuni, Regioni ed enti locali.
CHI SONO I BENEFICIARI DELLA LEGGE 112/2016?
E’ importante sottolineare che beneficiari delle misure predisposte dalla legge 112/2016 sono unicamente le persone che, come sancito dalla stessa legge, sono affette da disabilità grave (così come definita ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104/1992) ovvero “non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità” e che risultano altresì ” prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale nonché in vista del venir meno del sostegno familiare…”.
La legge 104/1992 definisce disabile grave “un soggetto che a causa di una minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale.”
La scelta di richiamare tale disposizione per esplicare il concetto di disabilità grave piuttosto che la definizione più moderna e dinamica sancita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (ICF) si è rivelata spesso oggetto di critiche da parte dell’opinione comune.
Per quanto riguarda la selezione di coloro che effettivamente saranno ritenuti idonei ad usufruire delle misure di assistenza, cura e protezione in quanto possessori di specifici requisiti, sarà compito di equipe regolamentate dalle Regioni effettuare una “valutazione multidimensionale” che dovrà tenere in considerazione la capacità della persona disabile di curare sé stessa, la sua mobilità, le capacità di comunicazione e le attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.
Beneficeranno in via prioritaria delle risorse stanziate dalla legge, così come sancito dallo stesso decreto attuativo, i disabili gravi orfani di entrambi i genitori o risultanti privi di patrimonio o reddito. Avranno inoltre un accesso preferenziale coloro che non possono avvalersi dell’aiuto dei propri genitori (in quanto soggetti non in grado di fornire assistenza) e chi risiede in strutture inadeguate.
COSA PREVEDE LA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”?
Il terzo articolo della legge 112/2016 istituisce un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Per tale fondo è stata stabilita una dotazione triennale determinata in 90 milioni di euro per il 2016 e, a scendere, in 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni a decorrere dal 2018( così come sancito dall’art. 9 della legge).
Le risorse del fondo, con eventuale compartecipazione (nel rispetto del principio di sussidiarietà) di regioni, enti locali, organismi del terzo settore o privati, serviranno a concretizzare le finalità prefissate dall’art.4 della legge de quo e che vengono di seguito riportate:
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilita’ grave di cui all’articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilita’ grave di cui all’articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c)realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
d)sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all’articolo 1, comma 2.
Obiettivo primario della norma è quindi far sì che vengano garantiti e messi a disposizione del disabile grave strumenti che gli permettano, un domani, di vivere in una condizione il più possibile autonoma e indipendente, consentendogli, per esempio, di continuare a vivere nella propria abitazione o in soluzioni abitative gestite da associazioni ed evitando, quindi, il ricorso all’assistenza sanitaria. La legge inoltre specifica all’art.1 che le misure di assistenza, cura e protezione in essa disciplinate oltre ad essere designate “nel superiore interesse delle persone con disabilità grave…. sono integrate con il coinvolgimento dei soggetti interessati” e qualora fosse possibile “dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”.
Si evidenzia come l’art. 7 della legge sia diretto a promuovere l’informazione e la sensibilizzazione comune su dei temi così delicati e, generalmente, poco conosciuti. Difatti l’anzidetto articolo attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di sostenere, pur senza ulteriori aggravi a carico della finanza pubblica, campagne informative. L’art. 8, infine, dispone l’onere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di redigere annualmente (e quindi trasmettere al Parlamento) una relazione annuale sullo stato di attuazione della nuova norma.
CHE AGEVOLAZIONI PREVEDE LA LEGGE DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO?
Gli art.5 e 6 prevedono delle agevolazioni fiscali che consistono principalmente in:
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detrazioni sulle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative;
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esenzioni sui trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari;
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la possibilità di istituire trust, vincoli di destinazione e fondi speciali;
La detrazione per le spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative verrà effettuata al momento della dichiarazione dei redditi. Inoltre con l’art. 5 è stato innalzato ad euro 750 (a partire dal 31 dicembre2016) l’importo scaricabile per i premi assicurativi sul “rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave accerta” già prevista dall’art.15, comma 1),lettera f), del D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, ma per un importo inferiore (530 euro).
E’ inoltre previsto che qualsiasi trasferimento di beni e di diritti a causa di morte effettuato mediante donazione, trust o a titolo gratuito sarà esente dal versamento dell’imposta di successione e donazione purché vengano individuate come uniche finalità la cura e l’assistenza del soggetto disabile. Ricordiamo che il trust è un istituto di protezione legale per cui un soggetto (disponente) decide di destinare alcuni beni ad un altro soggetto di fiducia con l’onere di amministrarli in favore di un terzo beneficiario, sempre attenendosi alle direttive dettate dallo stesso disponente nell’atto istitutivo. Il trust, i vincoli di destinazione (art.2645ter) e i fondi speciali erano istituti giuridici già disciplinati dal nostro ordinamento anche prima della legge e, pertanto, la novità apportata dalla norma riguarda proprio le ulteriori agevolazioni fiscali di cui ora i soggetti tutelati dalla norma possono beneficiare.
OPINIONI CONTRAPPOSTE
La legge 112/2016, o legge sul “Dopo di Noi”, norma tanto attesa e frutto di lunghi mesi di discussione in sede parlamentare ha immancabilmente suscitato, come spesso accade in caso di novità legislative, divergenze di opinioni sia tra le varie fazioni politiche che nell’opinione comune.
Infatti mentre alcuni hanno definito questa legge una svolta epocale in materia di disabilità e, quindi, di tutela dei soggetti tra i più deboli della nostra società, altri l’hanno invece etichettata come una norma di retroguardia, portatrice di agevolazioni fiscali riservate a pochi per lo più già beneficiari di uno stato di agiatezza economica.
Ad ogni modo le finalità onorevoli della tanto richiesta e attesa legge de quo e le risorse stanziate per la concretizzazione di tali scopi permettono di sperare che il tempo riservi per il futuro bilanci positivi sul suo conto.
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