L’art. 7 della Legge n. 604/1966 disciplina la procedura di conciliazione che trova applicazione nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo all’interno delle aziende con alle dipendenze più di quindici lavoratori o nel caso di imprenditori agricoli con più di cinque lavoratori.
Modificata dalla legge n. 92/2012, la procedura di conciliativa è obbligatoria nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e deve essere instaurata davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo di lavoro del lavoratore.
La comunicazione della intenzione di procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere inviata alla DTL dal datore di lavoro e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta, la DTL comunica al datore di lavoro e al lavoratore data e ora dell’incontro conciliativo dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione, come disciplinato nell’art. 410 c.p.c. La procedura di conciliazione non può durare più di venti giorni tranne nel caso in cui, entrambe le parti ,ritengano necessaria una proroga allo scopo di conseguire un accordo.
Il giorno dell’incontro le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza a cui sono iscritte, possono conferire mandato ad un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ad un avvocato o ad un consulente del lavoro.
L’esito di tale procedura conciliativa obbligatoria può essere positivo o negativo.
Nel caso di conciliazione positiva, allorchè si concordi la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di indinnità di disoccupazione (Naspi) e può essere previsto, al fine di favorire la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia interinale.
In caso di esito negativo invece, che può avvenire sia perché si è verificata l’assenza o l’abbandono di una delle parti sia perché materialmente non è stato possibile trovare una intesa, la commissione redige un verbale di mancato accordo.
Solo successivamente al verbale di conciliazione negativa, e dopo l’irrogazione del licenziamento, il lavoratore potrà decidere se rivolgersi al Giudice del Lavoro per far dichiarare l’illegittimità dello stesso.
Il verbale di mancato accordo, come stabilito dal legislatore, potrà essere utilizzato dal giudice nella fase giudiziale al fine di desumere il comportamento complessivo delle parti per la eventuale determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, settimo comma, della legge n. 300/70 e per gli articoli 91 e 92 del c.p.c.
Terminata la procedura di conciliazione, il licenziamento intimato dal datore di lavoro sarà efficace dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, ossia dal giorno di ricezione da parte dell’Ufficio della comunicazione datoriale relativa al “preavviso di licenziamento”, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.
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