Quando un lavoratore viene assunto “in prova”, l’attivtà che svolge nel concreto deve corripondere a quanto previsto nel patto di prova.
Se il dipendente svolge invece un lavoro – durante il patto di prova – ettamente diverso da quello previsto – nel casi di mancato superamento della prova, e conseguente licenziamento, questo può essere ritenuto nullo, con conseguente applicazione dei risarimenti previsti dalla legge, anche ex art. 18 dello Statuto del lavoratori quando ancora applicabile.
La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza Cass. 10618 2015 ribadisce il proprio orientamento: è nullo il licenziamento per esito negativo della prova se le mansioni svolte sono state diverse da quelle pattuite, e ne consegue l’applicazione della tutela di cui all’art. 18 S.L., ove ricorrano i relativi requisiti dimensionali.