Riportiamo una interessante massima della Corte di Cassazione (Sentenza N. 22752/2013) in tema di responsabilità dell’istituto per l’infortunio occorso all’alunno durante l’attività scolastica:
“L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680). La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).
L’istituto scolastico è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
E’ in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico-organizzativa (cfr., con riferimento al medico e alla struttura ospedaliera, Cass., 13/4/2007, n. 8826)”.
Il caso di specie si riferisce a un episodio occorso ad una bimba la quale, all’interno del piazzale antistante la scuola elementare, cadeva dal muretto delimitante l’area sottostante ove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia.