Lo scorso 03.12.2012, si è tenuto un interessante convegno in materia di impugnazione dei licenziamenti ex art. 18, l. 300/1970, organizzato dall’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) sez. Emilia Romagna al quale hanno partecipato, tra gli altri, il dott. Giovanni Benassi (Presidente della sez. lavoro del Tribunale di Bologna) e il dott. Stefano Brusati (Presidente della sez. lavoro della Corte d’Appello di Bologna).
La riforma processuale dell’art. 18 ha la finalità di definire i processi in materia di licenziamento nei tempi più brevi possibili.
Il procedimento si divide in due fasi che hanno una propria natura giuridica: sommaria la prima; a cognizione piena semplificata la seconda.
Sono applicabili a questo procedimento le norme del processo del lavoro e le norme del processo ordinario di cognizione per analogia.
L’oggetto di questa procedura sommaria è l’impugnazione del licenziamento ex art. 18 Stat. Lav. modificato dalla L. 92/2012.
Nella pratica però è molto riduttivo: ci sono infatti una serie di casi in cui il lavoratore impugna un licenziamento disciplinare in un’impresa che non ha i requisiti dimensionali dell’art. 18.
In tal caso in giurisprudenza ci sono tre orientamenti:
– va dichiarata inammissibile la domanda di tutela reintegratoria;
– si dispone il mutamento del rito all’esito dell’istruttoria;
– si decide la causa nel merito per economia processuale.
L’orientamento del Tribunale di Bologna è nel senso di disporre il mutamento del rito.
Più in generale nel sistema del ricorso, a differenza che nell’atto di citazione, il rito viene deciso dal Giudice perché è lui che fa la vocatio in jus.
Fase sommaria.
Inizia con un ricorso ex art. 125 (non 414) c.p.c. Dal punto di vista strutturale il ricorso ex art. 125 c. p. c. è meno formale del ricorso ex art. 414 c.p.c., ma comunque è a quest’ultimo che si fa riferimento per la parte relativa all’enunciazione della domanda e la formulazione delle prove.
Non possono essere proposte domande diverse da quelle di impugnazione del licenziamento ex art. 18 Stat. Lav., salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi
Il decreto di fissazione d’udienza è leggermente diverso perché deve prevedere il termine per la costituzione del convenuto (5 gg. prima dell’udienza); deve prevedere la fissazione d’udienza nei 40 gg. successivi al deposito del ricorso e deve prevedere il termine per la notifica (25 gg. prima dell’udienza).
Il convenuto quando si costituisce deve resistere soltanto alla domanda formulata dal ricorrente, non può proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi.
Omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il Giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione probatoria., valutando l’indispensabilità delle prove richieste dalle parti o disposte d’ufficio. Non c’è spazio per prove atipiche.
Provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda.
Fase a cognizione piena semplificata.
È una fase a cognizione sommaria con un’istruzione piena.
Contro l’ordinanza che definisce la prima fase può essere proposta opposizione con un ricorso ex art. 414 entro 30 gg. dalla notificazione dell’ordinanza o comunicazione se anteriore.
L’udienza non deve essere fissata oltre 60 gg., il convenuto deve costituirsi entro 10 gg.
Il ricorso con il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, anche a mezzo PEC, almeno 30 gg. prima della data fissata per la costituzione dell’opposto.
La costituzione avviene ai sensi dell’art. 416 c.p.c. con tutte le decadenze ivi previste. È in questa memoria che si devono chiamare in causa eventuali terzi.
Si possono fare domande riconvenzionali, le quali se non fondate sui medesimi fatti costitutivi vengono separate dal Giudice e oggetto di un altro processo.
In caso di mutamento del rito si applicano gli artt. 426-427 c.p.c..
Nel caso di chiamata in causa del terzo, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione dell’opposto almeno 30 gg. prima della data fissata per la sua costituzione, la quale deve avvenire almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, il Giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione probatoria., valutando l’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova richiesti dalle parti nonché disposti d’ufficio, provvede con sentenza provvisoriamente esecutiva all’accoglimento o al rigetto della domanda.
La sentenza viene depositata nei 10 gg. successivi all’udienza di discussione completa di motivazione. Non c’è lettura del dispositivo in udienza.
In linea teorica si può proporre un procedimento ex art. 700 c.p.c., ma si deve provare che sussista un pregiudizio così irreparabile da non poter attendere nemmeno l’esito velocizzato del procedimento in discorso.
Le due fasi possono essere trattate dallo stesso Giudice.
Il collegio di ricusazione del Tribunale di Bologna (27.11.2012) ha rigettato l’istanza di ricusazione sulla base del fatto che i casi di astensione del Giudice sono tassativi.
Fase di reclamo
È una fase a cognizione piena semplificata.
È convincente quell’opinione secondo la quale il termine reclamo è da intendere come appello sia pure con le caratteristiche de formalizzate e accelerate del procedimento.
Il reclamo si propone con ricorso da depositare entro 30 gg. dalla comunicazione o notificazione della sentenza a pena di decadenza. L’udienza viene fissata nei 60 gg. successivi al deposito del ricorso. Si applicano gli stessi termini per la notificazione del ricorso e per la costituzione del convenuto visti nella fase a cognizione piena di primo grado.
La Corte alla prima udienza può sospendere l’efficacia della sentenza per gravi motivi: trattandosi di reclamo si ritiene che i gravi motivi dovrebbero essere integrati dai duplici elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Viene meno la prassi di fissare due udienze una per la sospensiva della sentenza di primo grado e una per la udienza di merito.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti salvo che il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.
La decisione può avvenire al termine della prima udienza o al termine dell’udienza successiva, è possibile concedere un termine per note difensive. La sentenza si deposita nei 10 gg. successivi all’udienza di discussione. Non c’è lettura del dispositivo in udienza.
Riscorso per cassazione
Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. In mancanza di comunicazione o notificazione il termine per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi.
La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d’Appello, che provvede seguendo lo stesso procedimento visto per la sospensione nella fase di reclamo.
La Corte fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.