Cosa accade quando una persona muore e non abbia figli che possano diventare eredi, e neppure altri parenti, se non il solo coniuge?
La legge, nel codice civile, indica le regole da seguire in questo caso, all’art. 583: “In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità ”
Il codice del 1942 ammetteva a concorrere con il coniuge i parenti collaterali fino al quarto grado mentre oggi il concorso è limitato agli ascendenti, e ai fratelli e alle sorelle, ossia parenti che possono essere, al massimo, di secondo grado. A seguito della riforma della filiazione, attuata con la L. 10.12.2012, n. 219 e con il D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, che ha introdotto, nell’ordinamento, il principio della “unicità dello stato di figlio”, la parentela sorge sia se la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo, ad esclusione degli adottati maggiori di età. Perciò il vincolo di parentela prescinde oggi dall’origine del rapporto di filiazione, pur rimanendo controverso se la nuova nozione di parentela si estenda anche alla parentela adottiva. Di conseguenza, il novero dei soggetti che possono concorrere con il coniuge è potenzialmente più ampio (v. sub art. 582, par. 1). Inoltre, il testo dell’art. 583 è stato adeguato, anche formalmente, ai nuovi principi, con l’eliminazione degli aggettivi “legittimi” e “naturali”, riferiti a “figli”, secondo quanto previsto dall’art. 2, 1° co., lett. a, L. 10.12.2012, n. 219.