La successione legittima si verifica quando il defunto (De cuius) muore senza lasciare testamento.
In questi casi l’eredità è attribuita innanzitutto alle persone che vi erano legate da rapporti familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli, altri parenti) e in ultimo, in assenza di questi, allo Stato.
Quindi, laddove il singolo non abbia disposto in tutto o in parte dei suoi beni, è la legge che indica come essi devono essere assegnati e distribuiti fra gli eredi, i cosiddetti successibili.
La successione legittima, nota anche come “ad intestato” o “intestata”, si apre al momento della morte del defunto nel luogo del suo ultimo domicilio e si distingue da quella testamentaria poiché, in quest’ultima, il “testatore” dispone del suo patrimonio tramite testamento, che può essere olografo (ossia scritto di pugno dal testatore), pubblico o segreto.
Ripartizione delle quote fra gli eredi in caso di successione legittima
Cosa accade se alla morte del De cuius manca il testamento o questo non comprende l’intero patrimonio?
L’eredità viene ripartita fra i successibili, che sono suddivisi in categorie così come disposto dall’Art. 565 c.c., contenuto nel Titolo II, Libro Secondo dedicato alle successioni:
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. Articolo così modificato dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Quindi gli eredi in caso di successione legittima sono in ordine:
1) coniuge
2) discendenti: i figli legittimi e naturali del De cuius
3) ascendenti legittimi: i genitori del De cuius, nel caso in cui non abbia avuto figli
4) collaterali: fratelli e sorelle del De cuius
5) altri parenti fino al sesto grado (in questo caso il parente di grado più prossimo esclude tutti gli altri)
6) lo Stato in mancanza di altri successibili, che acquista il diritto alla successione senza accettazione
La successione legittima del coniuge e del coniuge separato “non divorziato” (art. 585 cod. civ.)
Il primo successibile a ereditare è il coniuge del defunto che succederà dell’intero patrimonio se non vi sono altri eredi legittimi.
Se invece, il De cuius lascia:
– un figlio: al coniuge spetta ½ dell’eredità e al figlio l’altra ½
– due o più figli: al coniuge spetta 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 verranno suddivisi equamente tra i figli
Nel caso in cui tra il De cuius ed il coniuge in vita vi fosse una separazione: il coniuge separato (non divorziato) del defunto godrà degli stessi diritti ereditari del coniuge non separato, a meno che non gli sia stata addebitata la separazione. Infatti, al coniuge cui è stata addebitata la separazione viene riconosciuto solamente un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, percepiva gli alimenti dal coniuge deceduto.
Distinta è la situazione nel caso di successione legittima in presenza del coniuge divorziato che tratteremo in un articolo dedicato.
La successione legittima dei figli
Dopo il coniuge a ereditare sono i figli, le cui quote dipendono dalla presenza o meno del coniuge e dal numero complessivo dei figli avuti dal De cuius:
– se manca il coniuge e c’è un solo figlio: questi succede per l’intera eredità
– se manca il coniuge e ci sono più figli: l’eredità verrà ripartita in parti uguali fra loro
– se ci sono il coniuge ed un solo figlio: al coniuge spetta ½ dell’eredità e al figlio l’altra ½
– se ci sono il coniuge e due o più figli: al coniuge spetta 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 verranno suddivisi equamente tra i figli
Questa infografica presenta lo schema di ripartizione delle quote tra i figli del defunto:
Per figli si intendono sia i figli legittimi che quelli naturali.
Fino a poco tempo fa, infatti, il Codice Civile distingueva tra figli nati in costanza di matrimonio (legittimi) e figli nati fuori dal matrimonio (naturali). In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione, è venuta meno ogni genere di distinzione tra figlio legittimo, legittimato o naturale ed oggi la Legge parla semplicemente di “figlio” tout court.
La successione legittima del coniuge senza figli (art. 582 c.c.)
Se alla sua morte il De cuius lascia il coniuge senza figli e non sono presenti altri figli nati da altre relazioni o matrimoni, ma sono ancora in vita partenti stretti del defunto (come i genitori, i fratelli o le sorelle), l’eredità sarà suddivisa fra i successibili rimasti.
Per approfondire la ripartizione delle quote in caso di successione legittima senza figli e degli ascendenti, rimandiamo all’articolo dedicato.
La successione legittima dei parenti (art. 572 cod. civ.)
Nel caso in cui il De cuius non faccia testamento e non lasci né il coniuge, né figli, né genitori, né fratelli, l’eredità viene divisa fra i parenti entro il 6° grado. Qui vale il “principio del grado”, per cui il parente più prossimo al defunto esclude tutti gli altri dall’eredità.
La quota spettante al parente più prossimo dipende però dalla presenza o meno di altri parenti di pari grado. Per cui, se non ci sono altri parenti dello stesso grado, l’eredità gli spetta per intero.
Altrimenti, in presenza di più parenti di pari grado, l’eredità viene divisa in parti uguali fra di loro.
Per parentela si intende il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio sia adottivo (art. 74 Codice Civile).
La parentela invece non sorge in caso di adozione di persone che abbiano compiuto la maggiore età.
Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra e in linea collaterale quelle che hanno uno stipite comune, ma non discendono l’una dall’altra:
Il computo dei gradi di parentela è disciplinato dall’art. 76 del Codice Civile:
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Infine la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.
Lo Stato: l’ultimo successibile (art. 586 cod.civ.)
Laddove invece il De cuius non lasci alcun parente né nomini uno o più eredi per testamento, è lo Stato che acquisisce il diritto di ereditare:
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Controversie in materia di successioni legittime
Spesso accade che in materia di successione gli eredi abbiano bisogno del parere o dell’assistenza di un legale esperto in Diritto di Famiglia.
Lo Studio Palombarini e Mantegazza è specializzato in questi ambiti e offre una consulenza puntuale nei suoi uffici di Bologna in Via d’Azeglio 58, Sasso Marconi in Via Porrettana 341 e Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37.
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