settore scolastico

Il decreto legislativo 33/2013, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, l. 190/2012, ha introdotto delle novità in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni in tutti i settori di sua competenza, compreso quello scolastico.

Tale decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 80/2013 del 05.04.2013 ed entrerà pertanto in vigore dal 20 aprile prossimo, e insieme alla rinnovazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, completa almeno per ora la legislazione di contrasto e prevenzione della corruzione nei comportamenti della politica e dell’amministrazione.

Le amministrazioni pubbliche saranno così sottoposte a maggiori controlli anche da parte dei cittadini sia attraverso la pubblicazione obbligatoria di dati, documenti, informazioni sia attraverso il nuovo strumento introdotto dall’art. 5, ossia il c.d. “accesso civico”.

L’accesso civico consiste nel diritto di chiunque di richiedere informazioni, documenti, dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; la richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

I casi di inadempimento totale o parziale sono segnalati dal responsabile per la trasparenza, affinché siano valutati in sede disciplinare o per la verifica di altre forme di responsabilità come quella dirigenziale.

Oltre ad introdurre l’obbligo di pubblicazione di informazioni atti e documenti, l’art. 7 prevede espressamente che gli stessi siano pubblicati in formato aperto e siano riutilizzabili nel rispetto dell’obbligo di citare la fonte e dell’integrità delle informazioni.

La conseguenza principale di tali novità consiste nella possibilità per ogni cittadino di accedere liberamente ai siti delle istituzioni scolastiche, per verificare, attraverso la visione diretta di dati organizzativi, disposizioni e quant’altro, il corretto perseguimento delle funzioni istituzionali e l’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.
Vanno ad esempio pubblicate tutte le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni su organizzazione, funzionamento, obiettivi, procedimenti.

Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

L’art. 9 prevede inoltre che nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Devono essere resi noti organigramma, numeri telefonici, caselle di posta elettronica certificata cui il cittadino può rivolgersi. E poi ancora: dati relativi al personale, ai costi, ai compensi, agli incarichi conferiti o autorizzati; dati sulla contrattazione, sul bilancio preventivo e consuntivo; sui rilievi degli organi di controllo; carta dei servizi e il documento con gli standard di qualità.

In allegato al decreto è anche descritta la struttura che devono assumere le informazioni.

Ai sensi dell’art. 43 il responsabile per la prevenzione della corruzione, già previsto a livello di amministrazione centrale, svolgerà anche i compiti di responsabile per la trasparenza.

Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Provvede, inoltre, all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.