L’avvocato ed il cliente possono stipulare un accordo sulla entità dei compensi.
In assenza di un apposito contratto i compensi dell’avvocato sono stabiliti dalla legge, e precisamente dal Decreto ministeriale n. 55 del 2014, che disciplina i cosiddetti parametri dei compensi professionali.
Quando deve essere stipulato il patto sui compensi ?
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 2169 depositata il 4 febbraio 2016, il patto sui compensi tra avvocato e cliente è valido anche se deciso alla fine della lite..
Nel caso in esame il cliente e l’avvocato avevano trovato una intesa sul pagamento dei compensi solo alla fine della controversia, ed il cliente per tale motivo aveva ritenuto di non corrispondere tali importi al legale.
La Cassazione ha ritenuto l’accordo raggiunto, sul pagamento delle prestazioni professionali, anche se stipulato dopo che queste si sono già compiute, come legittimo; tale accordo è lecito, sebbene non sia stato sottoscritto prima dell’inizio della vertenza.
La Corte esamina l’art. 2233 del codice civile in materia di compensi dei liberi professionisti: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.”
Il Supremo Collegio ricorda che viola l’articolo 2233 codice civile soltanto quell’accordo che riguarda il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto d’opera intellettuale alla partecipazione del professionista ad interessi economici finali della lite ed esterni alla prestazione professionale (il noto “patto di quota lite”, oggi vietato): in estrema sintesi, l’avvocato non può pretendere parte del bene. Al di fuori di questo limite, l’accordo raggiunto alla fine della controversia non osta al perfezionamento del negozio giuridico.