Da molti mesi si parla della necessità di riformare la nostra Carta costituzionale.
Più o meno lo sostengono tutti i politici, gli studiosi, ed i commentatori, anche se con prospettive e motivazioni differenti (e spesso vaghe).
In questi giorni il dibattito è ancora più intenso: nel Parlamento , ed al di fuori di esso, si discute e ci si confronta con le proposte dell’attuale Governo e sulle controproposte dei partiti di opposizione, nonché di componenti dissenzienti all’interno degli stessi partiti di maggioranza.
Il punto di riferimento normativo per le riforme costituzionali è l’art. 138 della Costituzione italiana, che molto spesso è poco conosciuto o travisato.
Riteniamo opportuno riportarne il testo integrale, che costituirà il binario su cui eventuali prossime riforme della nostra legge fondamentale dovranno necessariamente muoversi
Articolo 138 della Costituzione:
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1,87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”