REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17557/2009 proposto da:

omissis
– ricorrente –

contro

omissis
– intimato –

omissis ……

Essi sono, infatti, fondati.
Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, essa può tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (Cass. 3 luglio 2012, n. 11089; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833). E ciò perchè l’attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del convivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato: non potendosi escludere che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova rigorosa (Cass. 15 marzo 2006, n. 5632).

In ogni caso, è stata esclusa (sia pure in specifico riferimento a rapporto di lavoro domestico in situazione di convivenza) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (Cass. 22 novembre 2010, n. 23624).

Nel caso di specie, è incontestata ed anzi è stata accertata in fatto l’esistenza di un rapporto di prestazione lavorativa intercorso tra le parti per oltre sei anni (dal gennaio 1992 al dicembre 1998), in costanza di una relazione affettiva tra loro: emergendo dall’apprezzamento delle scrutinate risultanze della prova orale (a pgg. 7 e 8 della sentenza) “Un consistente apporto lavorativo della B.P. all’attività di B.D.”, sia pure ritenuto senza (“connotati univoci di un rapporto di lavoro subordinato… quand’anche le mansioni svolte… difformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, venissero ricondotte a mera gestione amministrativa senza potere decisionale”; e ciò per “il vincolo di affettività e solidarietà proprio di una relazione more uxorio e l’aspettativa da essa derivante di beneficiare, seppure in modo indiretto, dell’incremento patrimoniale e dell’accresciuto benessere di vita derivante dalla comune attività… valida ragione causale dell’attività lavorativa prestata” (così a pg. 9 della sentenza).

Ma una tale conclusione si rivela apodittica, in quanto del tutto priva di alcun comprovato riscontro argomentativo, a fronte della ferma contestazione di una comunanza di vita e di interessi tra le parti, avendo anzi la ricorrente negato che il rapporto, di natura meramente affettiva, sia mai sfociato “in una effettiva e costante convivenza sotto un medesimo tetto… nè” ella avendo “mai ottenuto alcun altro tipo di vantaggio economico dal rapporto affettivo… nè… mai partecipato agli utili della gestione del patrimonio immobiliare del B. o… incrementato, in relazione ad essa, il proprio patrimonio o la propria posizione economica, non intervenendo, quindi, alcuna comunanza di interessi sul piano economico o patrimoniale” (così a pg. 5 del ricorso). Sicchè, a fronte delle risultanze valutate, il ragionamento della Corte territoriale appare frutto di una non corretta applicazione delle norme di diritto denunciate, come pure logicamente e giuridicamente viziato nella riconduzione dell’accertata prestazione lavorativa ultraseiennale di B.P. in favore di B.D. ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione: in difetto di positiva dimostrazione della sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, non ravvisabile nella relazione affettiva e sessuale tra le parti, di pari durata.
omissis … per la devoluzione dell’accertamento del rapporto tra le parti, come pure della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, al giudice di rinvio designato nella Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: “La prestazione di un’attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso”.
P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale; inammissibile il primo, infondati il secondo, il terzo, il quarto ed assorbiti l’ottavo motivo e l’incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2015