La cooperativa è una società diversa dalle altre, perché il suo scopo è mutualistico, cioè nasce per dare ai suoi soci beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che troverebbero sul mercato. Il socio che lavora in cooperativa è detto “socio lavoratore” e in quanto tale ha anche un ruolo attivo nell’organizzazione della società, ma quali sono i suoi diritti e quali differenze ci sono tra questa figura e quella del lavoratore dipendente?
Le risposte nei prossimi paragrafi, ma prima è bene chiarire cos’è una cooperativa e quanti tipi di cooperative esistono.
Cos’è la cooperativa, quanti e quali tipi di cooperative esistono?
La cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 codice civile): è un’impresa formata soci che si uniscono per realizzare scambi a condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbero sul libero mercato, se agissero in autonomia. A seconda del tipo di rapporto mutualistico che esiste tra la cooperativa ed il socio, la legge prevede 3 tipi di cooperative: di utenza (quando i soci sono consumatori di beni acquistati dalla cooperativa o utenti di servizi che questa offre), di lavoro (quando i soci si uniscono per creare condizioni di lavoro migliori, in questo caso si parla di “socio lavoratore”) e di supporto (quando le cooperative vendono sul mercato beni e servizi offerti dai soci che ne fanno parte). Inoltre, le cooperative vengono classificate anche in base all’attività svolta: di consumo, di produzione e lavoro, agricole, di abitazione, di trasporto, della pesca, di dettaglianti e sociali.
Per approfondire: Cos’è la cooperativa e quanti tipi di cooperative esistono in Italia?
Nella pratica, queste due macro categorie si “incrociano fra loro” e quindi, per esempio, una cooperativa agricola può essere sia di supporto, quando i soci sono imprenditori agricoli, che di lavoro, quando lavorano per la cooperativa.
Come funziona il lavoro in cooperativa: socio lavoratore VS lavoratore subordinato
Il socio lavoratore di cooperativa è allo stesso tempo sia un membro della società, che un suo lavoratore. Si distingue tradizionalmente dal lavoratore subordinato perché ha anche un ruolo attivo nella gestione della cooperativa: partecipa alla sua organizzazione, alla formazione degli organi sociali e alla distribuzione degli utili. Ma non è l’unico a poter lavorare per questo tipo di società. L’articolo 2521 del codice civile, infatti, stabilisce che la cooperativa può svolgere la sua attività anche con terzi, quindi anche con dipendenti assunti con normale contratto. Queste persone, al contrario dei soci lavoratori, sono semplicemente dei prestatori di lavoro. Entrambi, lavoratori subordinati e soci lavoratori, rientrano nell’ambito di applicazione dello Statuto dei lavoratori, anche se con qualche differenza.
Socio lavoratore: dalle mancate tutele al riconoscimento degli stessi diritti del lavoratore subordinato
In passato il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa era regolato dall’articolo 2263 del codice civile:
“Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.”
In sostanza, l’articolo prevede che il socio ha diritto a ricevere gli utili ma ha anche l’obbligo di far fronte alle perdite della società, se le spese sono maggiori delle entrate. Se poi il socio è lavoratore, non ha diritto alla normale retribuzione ma ad una parte degli utili, quando realizzati.
Perciò, in passato, il socio lavoratore non aveva gli stessi diritti dei lavoratori subordinati, che invece erano sottoposti alle norme del diritto del lavoro. Questa carenza nelle tutele ha aperto il varco a diversi fenomeni di abuso: si creavano cooperative “finte” per mascherare condizioni di lavoro, prestato dai soci lavoratori, che non avevano alcuna finalità mutualistica.
Per arginare il problema, a partire dagli anni ’80, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno attribuito una doppia “posizione” al socio lavoratore: una è quella di socio della cooperativa, disciplinata dal contratto sociale con la stessa, l’altra è quella di lavoratore, a cui si applicano le norme del diritto del lavoro. Nel 2001, con la legge 142, questa doppia posizione è stata sancita espressamente.
Quindi, da allora, il socio lavoratore che aderisce alla cooperativa, stabilisce due rapporti con essa: uno associativo ed uno di lavoro, che può essere subordinato, para-subordinato oppure autonomo, e giuridicamente è sottoposto sia alle regole di diritto societario, sia a quelle del diritto del lavoro.
Nella pratica, però, questa “coabitazione” può generare contrasti nell’applicazione delle norme, per cui, per esempio, rispetto ai casi di esclusione del socio lavoratore e alle controversie fra socio lavoratore e cooperativa, spesso nascono conflitti su quale disciplina applicare.
Quali diritti hanno i soci lavoratori?
La legge 142/2001 prevede che ai soci della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applichi lo Statuto del lavoratori (legge 300 del 1970), tranne l’articolo 18 che non si applica quando il socio lavoratore, oltre a chiudere il rapporto di lavoro, cessa anche il rapporto associativo. Fatta salva questa differenza, al socio lavoratore sono riconosciuti tutti i diritti dei lavoratori subordinati.
Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto alla tredicesima, al part-time, all’indennità di mobilità?
Sì. Nel momento in cui il socio lavoratore instaura con la cooperativa anche un rapporto di lavoro, ha dei diritti e dei doveri: deve rispettare un certo orario di lavoro, ha diritto ad una retribuzione mensile, alla tredicesima, al part-time, all’indennità di mobilità ed è sottoposto anche alle norme in materia di licenziamenti collettivi.
Chi lavora in cooperativa ha diritto alla disoccupazione?
Anche ai soci lavoratori di cooperativa spetta la NASpi.
Infatti, ormai da più di 3 anni, i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, possono chiedere un’indennità di disoccupazione NASpI, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Oltre ai lavoratori subordinati, hanno diritto alla NASpi anche:
– apprendisti
– soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
– personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
– dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni
Per saperne di più sulla NASpi e per quali categorie di lavoratori è esclusa, leggi il nostro approfondimento: Licenziamento per giusta causa: si ha diritto alla disoccupazione?
Studio Palombarini: consulenza e assistenza in diritto del lavoro nell’ambito della cooperativa
Il nostro Studio è a disposizione dei soci lavoratori di cooperativa, dei lavoratori subordinati e delle società cooperative per consulenza e assistenza legale in diritto del lavoro.
L’Avvocato Sergio Palombarini è un appassionato della materia da molti anni, è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e Socio di Ager-Agi, Avvocati giuslavoristi dell’Emilia Romagna, emanazione regionale della Associazione Avvocati giuslavoristi italiani. Ha patrocinato pratiche giuslavoristiche e di diritto sindacale avanti alle Preture, Tribunali e Corti di Appello di Bologna, Milano e svariate altre sedi del centro-nord Italia.
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