Con la circolare 5/2014 il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione temporale delle nuove misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
Infatti, l’art. 14, d.l. 145/2014 (c.d. destinazione italia), conv. in l. 9/2014, entrata in vigore il 22.02.2014, ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratore “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoria ledi cui all’art. 14, d.lgs. 81/2008.
Lavoro “in nero”
Il Ministero ha indicato tre periodi diversi di applicazione della normativa in regime transitorio commisurati alla data di commissione dell’illecito.
Qualora la condotta sia posta in essere prima del 24.12.2013, data di entrata in vigore del d.l. 145/2013, si applicherà la disciplina previgente e la relativa procedura premiale della diffida di cui all’art. 13, d.lgs. 124/2004 : sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione e’ da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti e’ aumentato del 50 per cento.
Se la violazione è stata commessa tra il 24 dicembre e il 21 febbraio, data di entrata in vigore della legge di conversione, si applicheranno le sanzioni amministrative sopra riportate maggiorate del 30 % oltre alla procedura premiale della diffida di cui all’art. 13, d.lgs. 124/2004.
Infine se la violazione è stata posta in essere dopo l’entrata in vigore della l. 9/2014 (22 febbraio), si applicheranno le sanzioni amministrative sopra riportate maggiorate del 30 % senza la possibilità di ricorrere alla procedura premiale della diffida.
Il Ministero fornisce dei chiarimenti anche in merito al momento di individuazione della consumazione dell’illecito, specificando che, stante la natura permanente di quest’ultimo, il momento di consumazione coincide con la cessazione della condotta.
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
L’art. 14, comma 4, d.lgs. 81/2008 prevede, tra l’altro, che è condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Tali sanzioni sono state aumentate del 30 % dal d.l. 145/2013, importo confermato nella legge di conversione.
Pertanto, i nuovi importi trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24.12.2013, anche se riferite a condotte poste in essere anteriormente
Violazioni in tema di orario di lavoro
Nel caso di violazioni in tema di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali il d.lgs. 66/2003 prevede un articolato apparato sanzionatorio all’art. 18-bis, commi 3 e 4.
Il d.l. 145/2013 aveva decuplicato l’importo delle sanzioni ivi previste, tuttavia in sede di conversione la l. 9/2014 l’importo delle sanzioni è stato soltanto duplicato.
Il legislatore ha stabilito altresì che tale minor aggravio si applica in relazione alle violazioni commesse a far data dall’entrata in vigore del d.l. 145/2013, ossia il 24.12.2013.
Ne deriva che le violazioni commesse sino al 23.12.2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio senza ulteriori aggravi, mentre quelle commesse successivamente saranno soggette soltanto ad importi sanzionatori raddoppiati.
Anche in questo caso, per l’applicazione delle nuove sanzioni, il Ministero, fermo restando che la durata media dell’orario di lavoro va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai quattro mesi, il riposo giornaliero deve essere fruito ogni ventiquattro ore e il riposo settimanale va calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, ha precisato che, al fine di stabilire il momento di consumazione dell’illecito, i periodi di calcolo devono ricadere interamente dopo il 24.12.2013