Quando si è titolari di un diritto di credito si è spesso esposti al rischio di veder sfumare le possibilità di soddisfazione delle proprie prerogative. Questo accade perché il debitore talora pone in essere delle condotte (consapevolmente o meno) che possono arrecare pregiudizio alle nostre ragioni, rendendo meno certa la soddisfazione del credito. Egli, ad esempio, potrebbe distruggere, nascondere o alienare i propri beni. In altri casi, diversamente, potrebbe rimanere completamente inerte, rifiutandosi o non preoccupandosi di compiere degli atti necessari al fine di tutelare i propri interessi. In tutti questi casi il creditore deve necessariamente autotutelarsi quanto prima così da potersi assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale. Infatti l’ordinamento, pur ponendo già genericamente in capo al debitore una responsabilità patrimoniale (ai sensi dell’art.2740 c.c. “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”) tuttavia, poiché tale tutela non sempre si rivela sufficiente per salvaguardare le ragioni del creditore, riserva a quest’ultimo degli altri strumenti giuridici che possano garantirgli la salvaguardia delle proprie ragioni. Tra questi vi è l’azione surrogatoria.
QUANDO SI AGISCE PER MEZZO DI AZIONE SURROGATORIA?
L’azione surrogatoria è quel mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale attraverso il quale, ai sensi dell’art. 2900 del codice civile, il creditore può esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore nei confronti dei terzi, qualora quest’ultimo non se ne avvalga, subendo passivamente un pregiudizio patrimoniale che, pertanto, si commuterebbe in pregiudizio alle pretese del creditore. L’azione surrogatoria non garantisce, dunque, al creditore la soddisfazione immediata del proprio credito, bensì ha una funzione di tipo conservativo che tuttavia gli permetterà successivamente, attraverso l’esercizio di altri istituti giuridici, l’acquisizione del bene all’interno del suo patrimonio o, comunque, la realizzazione dei suoi diritti. Tale azione, inoltre, diversamente dall’azione revocatoria o dal sequestro conservativo (altri mezzi previsti dal nostro ordinamento a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale) non è un’azione tipica ad oggetto determinato, poiché il suo contenuto muta a seconda dell’azione di volta in volta esercitata dal creditore in nome e per conto del debitore. Si può parlare quindi di una “legittimazione surrogatoria” del creditore quale titolare di un diritto potestativo esercitabile in via giudiziale e, talora, anche in via stragiudiziale (qualora, per esempio, eserciti un diritto di prelazione o eserciti attività di pubblicità, come nel caso di una trascrizione).
IN QUALI CASI IL CREDITORE PUO’ SURROGARSI AL DEBITORE?
Quando il creditore decide di avvalersi dell’azione surrogatoria al fine di tutelare i propri interessi di soddisfazione del credito, il debitore d’altra parte subisce una compromissione della sua libertà di autodeterminazione, ovvero di un suo diritto soggettivo. L’ordinamento pone tuttavia dei limiti alle possibili interferenze del creditore nella sfera giuridica del debitore, stabilendo che l’esercizio della azione surrogatoria è esclusa per i diritti inerenti esclusivamente la persona o per le azioni di stato, esercitabili unicamente dal loro titolare. Tuttavia, qualora un terzo leda taluno dei diritti della personalità del debitore, il creditore potrà surrogarsi al primo nel diritto al risarcimento del danno. Da un punto di vista processuale, il creditore assume un ruolo di “sostituto processuale” del debitore, senza poterne tuttavia mai assumerne la gestione patrimoniale. Si sottolinea che il procedimento instauratosi per esercizio di surrogatoria esige un liticonsorzio necessario. Pertanto il debitore dovrà necessariamente essere citato in giudizio dal creditore. Quest’ultimo, inoltre, per poter agire per mezzo di azione surrogatoria dovrà necessariamente provare, oltre al proprio credito, anche quello del suo debitore, rimanendo comunque soggetto alle eventuali eccezioni sostanziali e processuali opponibili a quest’ultimo e alle stesse limitazioni dei mezzi di prova che lo stesso avrebbe incontrato promuovendo il giudizio sua sponte.
QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER AVVALERSI DELL’AZIONE SURROGATORIA?
I presupposti imprescindibili per poter agire in via surrogatoria sono i seguenti:
- la titolarità in capo al soggetto agente di un diritto di credito certo nei confronti del soggetto surrogato;
- la titolarità in capo al debitore di un diritto (o di un azione ) di contenuto patrimoniale (e che non sia sottratto all’ingerenza del debitore) verso un terzo;
- una condotta di inerzia da parte del debitore. In particolare l’art.2900 del codice civile fa più precisamente riferimento ai casi in cui il debitore “trascura di esercitare” i diritti e le azioni nei confronti di terzi di cui è titolare. Tuttavia la Giurisprudenza ha più volte sottolineato che non è sufficiente che il debitore “trascuri” la realizzazione dei propri diritti, ma è necessario che con la sua condotta arrechi un concreto pregiudizio alla conservazione dell’integrità (o alla possibilità di incremento) del suo patrimonio e, quindi, alla soddisfazione degli interessi del creditore. Ad ogni modo, lo stato di inerzia deve essere sempre considerato in termini oggettivi, prescindendo dai motivi su cui si fonda.
Infine è importante ricordare che qualora il debitore decida di disporre del proprio diritto, anche in pendenza di giudizio già instaurato da un suo creditore, la legittimazione surrogatoria di quest’ultimo viene meno.
- 4)l’eventus damni. Questo si configura qualora il pericolo di insolvenza o la condotta omissiva del debitore prospettano come conseguenza immediata e diretta un possibile lesione del diritto del creditore. L’accertamento dell’esistenza del pericolo è oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice che dovrà considerare tutte le circostanze del caso e altresì tenere conto della complessiva situazione patrimoniale del debitore. Egli dovrà, inoltre, imprescindibilmente fondare la propria valutazione sul principio di proporzionalità in base al quale il creditore può surrogarsi al debitore solo nei casi in cui ciò risulti inevitabile al fine di garantire la soddisfazione del credito (così come canonizzato dall’art.2910 del codice civile e dall’art. 496 del codice di procedura civile).
LA SODDISFAZIONE DEL CREDITO
La situazione di incertezza economica in cui versa oggi la nostra società rende inevitabilmente più fragili le possibilità di tutela dei nostri interessi patrimoniali, soprattutto per quanto riguarda la soddisfazione dei diritti di credito. Per questo si rivela spesso inevitabile prevenire le ormai ricorrenti situazioni di impossibilità di veder soddisfatte le proprie ragioni. Per fare ciò è necessario servirsi di tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a nostra disposizione per tutelarci e affidarci, quindi, alla guida di un esperto che ci aiuti a sfruttarli al meglio.
Il nostro Studio offre consulenza in materia di recupero del credito a Bologna in Via d’Azeglio 58, a Sasso Marconi in via Porrettana 341 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37.