La regolamentazione generale dell’attività delle cooperative di lavoro è affidata a svariate fonti (tra cui l’art. 45 Cost., gli articoli 2511 e seguenti del codice civile, il D.Lgs. 1577/47, il D.p.r. 602/70, la Legge 142/2001, il D.Lgs. 220/2002) che ne danno la nozione e disciplinano la costituzione, l’organizzazione, l’attività di vigilanza, il numero minimo di soci, ecc.
In riferimento al rapporto di lavoro cooperativo la legge estende sotto diversi profili la tutela giuridica e previdenziale prevista in generale per il lavoro subordinato.
Si considera cooperativa di lavoro l’impresa avente scopo mutualistico e non di lucro sorta tra soci lavoratori.
Lo scopo mutualistico comporta che la cooperativa abbia (o meglio, in molti casi, dovrebbe avere) per fine primario la creazione a beneficio dei soci di più vantaggiose condizioni di mercato o anche semplicemente di opportunità di lavoro e non la realizzazione di utili, come avviene per le società commerciali.
Riportiamo per comodità l’art. 1 della legge 142/2001:
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
In genere le cooperative per poter operare hanno bisogno di un numero minimo di nove soci ed essere iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle attività produttive.
L’albo è strutturato in due sezioni: cooperative a mutualità prevalente (cooperative sociali, banche popolari e di credito cooperativo, cooperative agricole e consorzi) e cooperative “diverse”.
Il rapporto tra i soci lavoratori e la cooperativa è regolato in larga misura dalla legge 142 del 2001 e dalla circolare del ministero del lavoro del 18.3.2004 n. 10.
In particolare attraverso queste due fonti normative viene disciplinato il rapporto associativo, il rapporto di lavoro, i diritti individuali e collettivi all’interno della cooperativa, il trattamento economico, i regolamenti interni, le controversie, oltre agli aspetti previdenziali ed assistenziali.