tariffe avvocati

Le modifiche al dm 140/2012 richieste dall’associazione nazionale forense

L’Associazione nazionale forense (A.N.F.), comunemente individuata anche come “Sindacato Avvocati” partecipa al dibattito sviluppatosi attorno alle nuove tariffe professionali degli avvocati, modificate di recente dal Decreto Ministeriale n. 140.

A.N.F. ha avanzato al Governo le seguenti proposte emendative del decreto, così come riportato in un comunicato degli scorsi giorni di cui riportiamo alcuni stralci.
a) aumentare i valori per il procedimento monitorio (il ricorso per decreto ingiuntivo n.d.r.) e per l’atto di precetto;
b) introdurre una voce di compenso denominata spese generali ( ma
l’ipotesi non ha molte possibilità di essere accolta);
c) eliminare la previsione secondo cui l’assenza di prova del
preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da
parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso;
d) prevedere un meccanismo di parametrazione più preciso per lo
scaglione di valore superiore a 1.500.000,00 euro;
e) eliminare la previsione della “fase esecutiva” ed inserire una voce
autonoma per il processo esecutivo;
f) eliminare l’art. 8 relativo alla riduzione del compenso fino alla
metà per le controversie di lavoro di valore non superiore a 1.000,00
euro;
g) eliminare la riduzione del compenso sino alla metà prevista dagli
artt. 9, 10 e 12, comma 5;
h) eliminare il comma 5 dell’art. 4 che sancisce un aumento del
compenso in caso di raggiunta conciliazione;
i) integrare l’art. 4, comma 1 e la tabella A con la fase della
mediazione ed inserire nella tabella B la fase dell’investigazione
difensiva;
j) aggiungere all’art. 1 un ulteriore comma che sancisca l’obbligo per
il giudice, che si discosti sensibilmente dai parametri, di fornire
espressa ed adeguata motivazione;
k) aggiungere all’art. 4, comma 7 “nella liquidazione delle spese di
soccombenza il Giudice deve tenere in considerazione il contratto
stipulato tra la parte vittoriosa e il suo difensore e, mediante
provvedimento motivato, può discostarsi dal compenso in esso pattuito solo
nel caso in cui lo stesso sia sproporzionato rispetto ai parametri del
presente decreto”;
l) prevedere parametri più dettagliati per la liquidazione del compenso
per l’attività stragiudiziale;
m) modificare l’art. 41 prevedendo che i parametri si applichino
esclusivamente all’attività svolta successivamente al 22.08.2012.
Vi sono, inoltre, ulteriori punti, ma ancora in corso di approfondimento.

Il dibattito è aperto e acceso, e proseguirà anche il giorno 29.11.12 in un seminario appositamente organizzato a Bologna al Teatro Duse.