telecamere nei luoghi di lavoro

Può il datore di lavoro installare delle telecamere all’interno della propria azienda per controllare i dipendenti durante lo svolgimento della loro attività ?

Quali sono i limiti a tale potere ?

Le regole per tale particolare situazione sono dettate dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970).
Lo stesso Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) richiama integralmente l’art. 4 S.L. senza null’altro aggiungere.
Vediamo dunque la regolamentazione introdotta negli anni 70 e poi modificata nel corso del tempo.
In generale è stabilito il divieto di controllo “a distanza” dell’attività lavorativa attraverso l’uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature di controllo.

Però, a fronte di particolari esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, è possibile installare delle telecamere interne all’azienda.

Qualora attraverso l’utilizzo di tali strumenti si possa indirettamente controllare i dipendenti, per procedere alla installazione è necessario ottenere una specifica autorizzazione amministrativa o stipulare un apposito accordo sindacale.

Quindi sarà un accordo sindacale a dettare presupposti, modalità e limitazioni dell’installazione delle telecamere; in assenza di un accordo con le rappresentanze dei lavoratori, dovrà essere l’Ispettorato del lavoro a indicare le clausole cui riferirsi.

A fronte di violazioni e/o eccessi il lavoratore potrà rivolgersi alternativamente o cumulativamente al Giudice, oppure allo stesso Ispettorato del lavoro (i cui provvedimenti possono esser impugnati avanti il Ministro del lavoro), o anche al Garante della privacy, figura introdotta nel 2003 con il suddetto decreto legislativo n. 196.
Proprio il Garante della privacy recentemente ha dettato alcune linee generali cui i datori di lavoro debbono attenersi.

Il Garante ha sottolineato che è necessario segnalare adeguatamente la presenza di telecamere, ancorchè con funzione antifurto, e affidare la gestione del servizio a guardie giurate.

Il Garante ha nuovamente ribadito la assoluta necessità che la “tele vigilanza” non consenta forme di controllo a distanza dei lavoratori.

La violazione della normativa da parte del datore di lavoro può avere anche risvolti penali disciplinati nella normativa che tutela la riservatezza dei dati personali (Codice della privacy).