Ius soli. Se ne discute in Parlamento, in TV, sul web e sui Social. E’ un argomento che ci tocca tutti, come persone e cittadini, che ha a che vedere con la nostra percezione del mondo, “dell’altro”, così come è stato per le Unioni Civili non molto tempo fa. In questo articolo presenteremo le principali disposizioni della legge sulla cittadinanza attualmente in vigore ed i contenuti principali dello ius soli in discussione in Parlamento.
Come si acquisisce la cittadinanza italiana “oggi”?
La legge più recente in materia di cittadinanza italiana è la n.91 del 5 febbraio 1992 e relativi regolamenti di esecuzione ( DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e DPR 18 aprile 1994, n. 362). Secondo la normativa vigente, la cittadinanza italiana si può acquisire solo:
1) Per filiazione: ius sanguinis
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani.
2) Per nascita su suolo italiano: ius soli
Sempre all’art. 1, la legge riconosce la cittadinanza italiana alle persone che nascono in Italia i cui genitori sono ignoti, o apolidi (persone che nessuno Stato riconosce come propri cittadini), o persone che non trasmettono la propria cittadinanza al figlio in base alla legge dello Stato di cui sono cittadini.
Sono considerati cittadini italiani anche i figli di ignoti abbandonati in territorio italiano e di cui non si riesce a determinare la cittadinanza.
3) Per acquisizione durante la minore età
Se la persona è ancora minorenne può acquisire la cittadinanza per adozione, naturalizzazione del genitore, perché riconosciuta discendente di un cittadino italiano o in seguito a dichiarazione giudiziale della filiazione (in questo secondo caso è il Giudice a dichiarare che si tratta del figlio o della figlia di un cittadino italiano).
Cittadinanza per adozione: cosa accade se la persona adottata è maggiorenne?
Se un cittadino italiano adotta un minore straniero, a quest’ultimo viene riconosciuta la cittadinanza italiana attraverso un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria oppure, se l’adozione avviene all’estero, attraverso un provvedimento dell’Autorità straniera, che diventa efficace in Italia quando il Tribunale per i minori trascrive l’adozione nei registri dello stato civile. Se invece la persona adottata è maggiorenne, le viene concessa la cittadinanza per naturalizzazione, perciò, dopo l’adozione, deve trascorrere 5 anni di residenza legale in Italia per diventarne cittadino a tutti gli effetti.
Cosa accade se il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardano un maggiorenne?
E’ il caso in cui il figlio straniero maggiorenne di un cittadino italiano viene riconosciuto direttamente dal genitore italiano o chiede che venga riconosciuta la paternità o la maternità in Tribunale. In questo caso la persona acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà a diventare cittadino italiano, attraverso una ”elezione di cittadinanza”. E’ una dichiarazione che deve essere presentata insieme all’atto di nascita, all’atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza del Giudice (che dichiara la paternità o la maternità) ed il certificato di cittadinanza del genitore.
4) Per beneficio di legge
Si può acquisire la cittadinanza italiana anche per beneficio di legge se:
1) si è discendenti in linea retta (fino al 2° grado) di un cittadino italiano per nascita e lo straniero:
– ha prestato servizio militare nelle Forze Armate Italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana
– è stato assunto come impiegato pubblico alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana
– è residente legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età, e dichiara, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquisire la cittadinanza italiana
2) si è nati sul territorio italiano e residenti in Italia legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquisire la cittadinanza italiana
3) si ha la maggiore età e si è riconosciuti/dichiarati giudizialmente figli di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione
In questi casi l’autorità competente (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell’Interno) fa un accertamento per accogliere la richiesta di cittadinanza.
5) Per matrimonio o unione civile
Il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano può fare domanda per acquisire la cittadinanza, purché, se si trova in Italia, risieda legalmente nel nostro paese da almeno due anni dopo il matrimonio o l’unione civile, invece, se è residente all’estero, che sia residente da almeno tre anni dal matrimonio o dall’unione. Se i due coniugi hanno figli nati o adottati, questi termini sono dimezzati.
Ma non è possibile acquisire la cittadinanza italiana se:
– la persona è stata condannata per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale
– la persona è stata condannata per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia
– sussistono comprovati motivi relativi alla sicurezza della Repubblica
6) Per residenza
La cittadinanza italiana può anche essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno, in questi casi:
– se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado dello straniero sono stati cittadini per nascita, o se questi è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
– se lo straniero è maggiorenne e adottato da cittadino italiano, e risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione
– se lo straniero ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano
– se si tratta di un cittadino di un Stato membro delle Comunità europee che risiede legalmente da almeno quattro anni in Italia
– se si tratta di un apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni in Italia, o uno straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
7) Per meriti speciali
Infine è possibile che la cittadinanza italiana venga riconosciuta per meriti speciali, con decreto del Presidente della Repubblica. Questo avviene se lo straniero ha “reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”.
Disegno di legge sullo “Ius soli” attualmente in discussione in Parlamento: cosa cambierebbe se anche il Senato desse il via libera?
Approvato dalla Camera nel 2015 e ancora in discussione in Senato, il disegno di legge che apporterebbe “modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” (già illustrate nei paragrafi precedenti) prevede tre novità rispetto alla legge attualmente in vigore:
1) Ius soli “temperato”
Abbiamo visto che nel nostro ordinamento lo ius soli esiste già: secondo la norma vigente, viene riconosciuta la cittadinanza italiana alle persone che nascono in Italia da genitori ignoti, o apolidi, o persone che non trasmettono la propria cittadinanza al figlio in base alla legge dello Stato di cui sono cittadini. Sono considerati cittadini italiani anche i figli di ignoti abbandonati in territorio italiano e di cui non si riesce a determinare la cittadinanza.
La novità introdotta dal disegno di legge è questa: ha diritto alla cittadinanza chi è nato nel territorio italiano da genitori stranieri, dei quali almeno uno abbia il diritto di soggiorno permanente (per i comunitari, cioè i cittadini dell’UE) o il permesso per soggiorno di lungo periodo (per i non comunitari, cioè i cittadini di Stati che non fanno parte dell’UE).
Questo significa che devono essere residenti legalmente in Italia in via continuativa da almeno 5 anni.
Inoltre, per avere il permesso per soggiorno di lungo periodo, non è sufficiente la sola residenza, ma è necessario rispettare anche altri tre requisiti:
1) avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale
2) abitare in un alloggio idoneo in termini di legge
3) aver superato un test di conoscenza della lingua italiana
In ogni caso, sono esclusi gli stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
2) “Ius culturae”
Secondo questo principio, avrebbero diritto alla cittadinanza italiana i minori stranieri, nati in Italia o che sono entrati nel nostro paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbiano frequentato regolarmente, per almeno cinque anni, nel territorio nazionale, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali, per il conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessario che venga concluso con risultati positivi.
In questo caso, la cittadinanza si acquisterebbe con una dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La dichiarazione deve essere resa all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento dei 18 anni.
3) Novità in materia di naturalizzazione
Oltre a queste due novità, che toccano i “diritti” delle persone e per cui la cittadinanza italiana spetta a chi ha i requisiti per goderne, il disegno di legge prevede un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (naturalizzazione). La concessione sarebbe discrezionale e potrebbe beneficiarne lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, che è legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente un ciclo scolastico in Italia, con il conseguimento del titolo conclusivo, oppure un percorso di istruzione e formazione professionale.
Questa possibilità riguarderebbe quindi i minori stranieri che sono arrivati in Italia in un’età compresa tra i 12 e i 18 anni.
Studio Palombarini e Mantegazza: assistenza legale in diritto di famiglia
Lo Studio Palombarini e Mantegazza presta assistenza legale, oltre che nel diritto del lavoro, anche in diritto di famiglia ed è a disposizione dei cittadini stranieri che intendono presentare domanda per la richiesta di cittadinanza italiana.
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