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È stata pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2012 la legge 24.12.2012 n. 228 c.d. “legge di stabilità“.
Tra le varie novità contenute nell’unico articolo della legge diviso in diversi commi, affronteremo il tema delle spese di giustizia.
Due sono gli ambiti di intervento della legge: il contributo unificato per le impugnazioni nel processo civile e il contributo unificato dovuto nel processo amministrativo.
Per quanto riguarda il primo punto, l’art. 1, comma 17, l. 228/2012 introduce un nuovo comma 1-quater all’art. 13, d.p.r. 115/2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Tale comma prevede che nel caso in cui l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, calcolato a norma del comma 1-bis. Il giudice nel provvedimento con cui respinge o dichiara inammissibile o improcedibile l’impugnazione dà atto della sussistenza dei presupposti per l’integrazione del contributo unificato.
L’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito di tale provvedimento.
Tali disposizioni entreranno in vigore al trentesimo giorno successivo dall’entrata in vigore della legge di stabilità, ossia a partire dal 30.01.2013 (comma 18).
Varie sono le modifiche nel processo amministrativo.
Il comma 25 stabilisce i nuovi importi per il contributo unificato dovuto nel processo amministrativo:
1. per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
2. per i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (art. 119, comma 1, lett. a), d.lgs. 104/2010), il contributo dovuto è differenziato in base al valore della controversia: è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione del valore della controversia, il contributo dovuto è di euro 6.000. Per valore di lite, ai sensi del nuovo comma 3-ter dell’art. 14, d.p.r. 115/2002, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ( art. 1, comma 26, l. 228/2012);
3. in tutti gli altri casi non espressamente previsti dall’art. 13, comma 6-bis, lettere a-d, d.p.r. 115/2002, e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il contributo dovuto è di euro 650.
Infine il contributo unificato dovuto nel processo amministrativo, previsto nell’articolo 13, comma 6-bis, d.p.r.115/2002, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione. (comma 27).
Tali disposizioni si applicano ai ricorsi notificati successivamente al 01.01.2013.