Novità per i lavoratori autonomi dello spettacolo e dell’arte, gli artisti e i compositori: dall’11 aprile 2017 è in vigore una nuova legge in materia di diritto d’autore, il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 che recepisce la direttiva europea 2014/26/UE.
L’obiettivo della direttiva è quello di uniformare, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, e la normativa sulla concessione di licenze multiterritoriali per le opere musicali diffuse online.
Questo perché le norme dei vari paesi sono diverse fra loro e non permettono ai titolari del diritto d’autore di goderne appieno in altri Stati dell’UE.
Per quanto riguarda l’Italia, il recepimento della direttiva sembra portare maggior trasparenza ed efficienza. Tuttavia, restano alcuni dubbi sulla garanzia di una maggiore concorrenza, perché il Decreto legislativo non pare toccare il monopolio della SIAE (Società italiana degli autori ed editori).
Prima di iniziare: un breve riepilogo dei “diritti legati alla creatività”
Il diritto d’autore è il diritto per cui l’autore (musicista, scrittore, pittore, artista…) può:
- disporre in modo esclusivo delle sue opere
- rivendicarne la paternità e decidere se e quando pubblicarle
- opporsi ad ogni modifica e autorizzare l’uso delle sue opere
- ricevere i relativi compensi
I diritti connessi, invece, sono i diritti che garantiscono un compenso economico ai soggetti collegati o affini (casa discografica, emittente radiofonica, emittenti televisive, interpreti…)
Sia i titolari del diritto d’autore, sia quelli dei diritti connessi, possono concedere in licenza la diffusione dei contenuti (come libri, musica, produzioni audiovisive…).
Generalmente, nei Paesi dell’UE, è il titolare dei diritti a scegliere se gestirli personalmente o se affidarli ad una gestione collettiva, a meno che lo Stato membro non disponga diversamente. Gli organismi di gestione collettiva hanno un ruolo economico importante, perché permettono ad autori e titolari di diritti connessi di ricevere un compenso per gli usi della loro opera che, altrimenti, non riuscirebbero a controllare o far rispettare, anche all’estero. Ed hanno anche un ruolo culturale rilevante: quello di promuovere negli altri Paesi autori e opere locali poco conosciuti.
Unione Europea e tutela della creatività
L’Unione Europea ha adottato finora una serie di direttive in materia di diritto l’autore e diritti connessi con la finalità di proteggere l’innovazione e la creazione intellettuale, considerati stimolo per gli investimenti in prodotti e servizi innovativi.
In materia di gestione collettiva dei diritti relativi alla creatività, però, l’UE rileva che esistono molte differenze fra le norme nazionali, soprattutto rispetto alla trasparenza e alla responsabilità nei confronti di autori e titolari dei diritti connessi. Questa disomogeneità ha portato alcuni problemi, in particolare di tipo finanziario. Quindi la direttiva 2014/26/UE è nata per risolvere queste difficoltà, coordinando le norme nazionali affinché siano tutelati gli interessi dei membri degli organismi di gestione collettiva, degli autori e dei titolari di diritti connessi.
Cosa cambia in Italia con il recepimento della direttiva
Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con cui è stata recepita la direttiva nel nostro Paese, prevede prima di tutto che i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi possano affidare la gestione dei loro diritti ad un organismo di gestione collettiva, compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), o ad un’entità di gestione indipendente scelta da loro.
“Il presente decreto provvede al recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno. Esso stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entita’ di gestione indipendente, nonche’ i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali nel mercato interno.” (art. 1 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)
Più trasparenza nella gestione
Il decreto legislativo stabilisce che l’organismo di gestione collettiva deve avere come finalità unica o principale la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi per conto dei titolari di questi diritti.
Inoltre, l’organismo deve essere detenuto o controllato dai propri membri e non deve avere fini di lucro.
I requisiti per l’adesione agli organismi di gestione collettiva devono basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, inoltre ogni organismo deve prevedere meccanismi di partecipazione dei suoi membri ai processi decisionali, ed è obbligato a pubblicare sul proprio sito web una relazione di trasparenza annuale.
Al contrario, l’entità di gestione indipendente, è un soggetto con le stesse finalità dell’organismo di gestione collettiva, che però persegue fini di lucro e che non deve essere detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti.
Licenze multiterritoriali
Gli organismi di gestione collettiva possono concedere licenze multiterritoriali, cioè licenze di riproduzione o comunicazione di un’opera musicale, attraverso reti di comunicazione elettroniche, in più di uno Stato membro dell’Unione Europea.
L’obiettivo della direttiva, e quindi del decreto legislativo che la recepisce, è favorire lo sviluppo di piattaforme digitali europee che, da un lato, consentano una più facile adozione delle licenze in altri Paesi, e dall’altro, semplifichino la raccolta dei diritti degli autori.
Il monopolio SIAE resta
Il decreto legislativo non modifica la norma relativa al monopolio SIAE (art. 180 della Legge sul diritto d’autore: Legge 22 aprile 1941, n. 633). Quindi fa sì che l’attività di intermediario per l’esercizio dei diritti d’autore resti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
Anzi, stando al decreto legislativo il regime di libera concorrenza auspicato dalla direttiva europea riguarda solo l’intermediazione dei diritti connessi, non il diritto d’autore.
Per cui da un lato, il diritto d’autore resta in regime di monopolio SIAE, mentre i diritti connessi passano alla libera concorrenza. Questa situazione quindi è contrastante rispetto agli obiettivi della direttiva UE: permettere ai titolari del diritto d’autore di scegliere fra più operatori in un mercato libero e senza discriminazioni.
Consulenza ai lavoratori autonomi dello spettacolo, dell’arte, gli artisti e i compositori
A chi affidare la gestione dei propri diritti? Quando rivolgersi alla SIAE e quando ci si può affidare ad altri organismi ed entità? Come regolare i rapporti con queste figure?
Lo studio legale Palombarini e Mantegazza è a disposizione dei lavoratori autonomi che intendono tutelare le loro opere e offre consulenza e assistenza quando insorgono contrasti relativi alla applicazione ed interpretazione delle norme di legge e dei contratti di lavoro.
Le sedi dello Studio Palombarini sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis 37. Per informazioni e per concordare un appuntamento potete contattarci al numero 051 581410.
Il primo appuntamento è gratuito.