La Legge 3 del 27 gennaio 2012 o legge da sovraindebitamento è una speranza per i privati e le piccole imprese che non riescono più a onorare i loro debiti.
Tristemente nota come “legge salva suicidi”, ha introdotto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione anche per coloro che sono esclusi dalla procedura per fallimento: privati e piccole imprese. Infatti, non tutti possono fallire.
In questo articolo vedremo cos’è il sovraindebitamento, chi può beneficiarne e come avviene la procedura.

Cos’è il sovraindebitamento?

“Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.”( art. 6, comma 2, Legge n. 3/2012)

In altri termini, è la situazione in cui il consumatore, o il piccolo imprenditore, ha accumulato troppi debiti rispetto alle possibilità di ripagarli con il proprio patrimonio, e di conseguenza non può neanche onorare con costanza le rate di debito.

A chi si applica la procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento?

Possono beneficiare della procedura di esdebitazione ai sensi della Legge 3 del 2012 sia le persone fisiche che le persone giuridiche che, per legge, non possono fallire. Quindi si tratta di:
consumatori (persone che non esercitano e non hanno mai esercitato un’attività professionale o imprenditoriale)
enti e imprese esclusi dalle disposizioni previste dalla Legge Fallimentare (per la quale, solo le imprese private che esercitano un’attività commerciale possono fallire)

Tuttavia, anche questi soggetti, per poter avviare la procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, devono rispettare alcuni requisiti. Infatti, non tutti possono richiederla.

Sono esclusi dalla procedura:
1) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
2) i soggetti che negli ultimi 5 anni si sono già avvalsi della procedura prevista dalla Legge 3 del 2012
3) i soggetti che erano stati ammessi alla procedura, ma a cui è stato revocato il provvedimento, per fatti a loro imputabili
4) i soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la situazione patrimoniale ed economica

Come avviene la procedura per sovraindebitamento o esdebitazione?

La legge prevede tre procedure:

1) Procedura per non liquidare tutto il patrimonio del debitore, se questi è un consumatore

Il consumatore sovraindebitato può proporre una rateizzazione dei propri debiti, cedere parte del proprio patrimonio ed eventualmente proporre anche uno stralcio, cioè chiedere di estinguere il proprio debito, pagando un importo inferiore a quanto dovuto.
In questo caso è il Giudice che decide in autonomia per approvare e rendere esecutiva la procedura o meno.

2) Procedura per non liquidare tutto il patrimonio del debitore, se questi è un ente, un piccolo imprenditore o un’impresa che per legge non può fallire

E’ una procedura simile a quella prevista per il consumatore, ma l’accordo proposto dal debitore dev’essere accettato da tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti contratti dal soggetto.
In questo caso a decidere sono sia il Giudice, che i creditori.

3) Procedura per la liquidazione di tutto il patrimonio del debitore

In questo caso il debitore, sia che si tratti di un consumatore che di un ente, un piccolo imprenditore o un’impresa esclusa dalla procedura per fallimento, paga i suoi debiti cedendo tutto il suo patrimonio. Il Tribunale nominerà un liquidatore, che si occuperà di vendere tutti i beni del debitore e pagare i creditori pro-quota. Gli unici beni che non possono essere liquidati sono:
– beni che non possono essere pignorati per legge
– beni strettamente personali, gli alimenti, gli stipendi e le pensioni nella misura in cui sono necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia
– i fondi patrimoniali e i loro frutti

Le fasi della procedura

1) Il debitore deposita la propria proposta di accordo per l’esdebitazione

All’art. 15, la Legge 3 del 2012 prevede che vengano costituiti degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.) con la funzione di aiutare il debitore a redigere la proposta di composizione della sua situazione di sovraindebitamento e ad eseguirla. Gli O.C.C. non sono presenti sul tutto territorio nazionale. Dove mancano, è il Tribunale che nomina un professionista (Avvocato, Commercialista o Notaio) che svolga le loro stesse funzioni.

Per poter avviare la procedura, il debitore deve, innanzitutto, presentare domanda di ammissione alla procedura di composizione all’ente in cui ha residenza o dove è presente la sua sede (per il consumatore vale la residenza). Se si trova in un territorio in cui non è ancora presente un O.C.C. deve presentare alla Cancelleria del Tribunale una richiesta per la nomina di un professionista che svolga le funzioni di un O.C.C.
E’ con la presentazione della domanda, che ha inizio la procedura.

2) Il Giudice

Il Giudice fissa la data dell’udienza, che deve tenersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta.

Se il debitore è un imprenditore, un ente o un’impresa (cioè non si tratta di un consumatore), i suoi creditori devono comunicare all’O.C.C., o a chi ne fa le veci, la loro decisione rispetto alla proposta, entro 10 giorni dall’udienza. Se non rispondono, la proposta si considera accettata (principio del silenzio assenso).

Una volta verificato che il debitore è meritevole e il piano proposto fattibile, il Giudice omologa la proposta di composizione della crisi. Dopodiché, avviene l’esdebitazione, ossia il pagamento dei creditori individuati nel piano, e con gli importi e le modalità previsti nel piano stesso, di cui l’O.C.C. (o il professionista che ne fa le veci) controllano la corretta esecuzione.

Gli effetti della procedura

Con la definizione della procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, il debitore viene liberato dai propri debiti.

Studio Palombarini e Mantegazza: assistenza per uscire dalla crisi per sovraindebitamento

Lo Studio Palombarini e Mantegazza è a disposizione di privati consumatori, piccoli imprenditori ed enti che non rientrano per legge nella procedura fallimentare, per assisterli nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Le sedi dello Studio Palombarini sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis 37. Per informazioni e per concordare un appuntamento potete contattarci al numero 051 581410.

Il primo appuntamento è gratuito.