Il legislatore, come è ormai prassi negli ultimi anni, ha modificato importanti disposizioni del codice di procedura civile non all’interno di un progetto organico di riforma del codice, ma inserendo le modifiche nell’ambito di manovre economiche e leggi finanziarie che finiscono per diventare dei grandi contenitori di norme eterogenee, rendendo difficile il lavoro dell’interprete.
La l. 228/2012, c.d. “legge di stabilità”, all’art. 1, comma 20, introduce delle modifiche in materia di esecuzione forzata presso terzi, disciplinata nel libro III del codice di procedura civile.
Una prima serie di modifiche riguardano l’utilizzo della posta elettronica certificata: così l’atto di pignoramento deve contenere, tra l’altro, anche l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente (art. 543, comma 2, n. 3 c.p.c.) e l’avviso che la dichiarazione del terzo di cui all’articolo 547 può essere inviata al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (art. 543, comma 2, n. 4 c.p.c.; art. 547, comma 1 c.p.c.).
Oltre a queste modifiche in tema di comunicazioni, il legislatore è intervenuto novellando gli artt. 548 e 549 c.p.c..
Il primo comma dell’art. 548 stabilisce che se il pignoramento riguarda le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice procederà all’assegnazione o alla vendita, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c.
Per i crediti diversi da quelli indicati precedentemente, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva (art. 548, comma 2). L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma. (art. 548, comma 3)
Il terzo può impugnare con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto nelle forme dell’opposizione all’esecuzione (art. 617 c.p.c.), l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dell’articolo 548, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 548, comma 4).
Se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto nelle forme dell’opposizione all’esecuzione (art. 617 c.p.c.). (art. 549 c.p.c.)