Quando si apre una successione, il patrimonio della persona deceduta (de cuius) può essere diviso secondo quanto previsto dalla legge in materia di successione legittima – che disciplina l’eredità quando non è stato fatto testamento – oppure seguendo le disposizioni del de cuius nel testamento. In entrambi i casi, però, esiste un principio fondamentale: alcuni familiari più stretti (legittimari) hanno sempre diritto a una parte minima dell’eredità.

Questa quota, chiamata comunemente “legittima”, non può essere disattesa, né ridotta sotto la soglia stabilita dalla legge.
Si tratta infatti di un diritto previsto espressamente dal Codice Civile, che ne disciplina la misura e i destinatari agli articoli 536 e seguenti.

A volte, però, accade che chi si rivolge allo Studio legale Palombarini per una consulenza in materia di eredità, ci chieda perché abbia ricevuto meno di quanto atteso. Questo accade quando il defunto, con le donazioni fatte in vita o attraverso il testamento, ha limitato i diritti di chi, per legge, non può essere escluso dall’eredità.

Se si verifica questa situazione si parla di lesione di legittima e l’ordinamento prevede strumenti precisi per tutelare chi ne ha diritto.

In questo articolo vediamo cos’è “la lesione di legittima” e quali tutele sono previste per i legittimari.

Cos’è la lesione di legittima

Per comprendere cosa sia la “lesione di legittima”, riprendiamo brevemente il concetto di “quota di legittima”: cioè, la quota di eredità riservata per legge a determinati eredi – i familiari più vicini al defunto, come coniuge, figli e, in mancanza, genitori – che non possono essere esclusi dalla successione. La legge presume infatti che questi legami comportino una responsabilità particolare e che tali persone, anche per ragioni economiche, non possano essere lasciate senza nulla.

Quando si parla di lesione di legittima?

Quando questo principio non viene rispettato e i familiari ricevono meno di quanto la legge garantisce loro. Questo può accadere:

  • perché il testamento attribuisce ai legittimari beni di valore inferiore al minimo che la legge riserva loro
  • perché le donazioni effettuate in vita dal defunto hanno ridotto in modo rilevante il patrimonio disponibile per gli eredi

In entrambi i casi il legittimario può chiedere che la sua quota di eredità venga reintegrata, attraverso un’azione di riduzione per lesione di legittima.

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Azione di riduzione per lesione legittima: quando e come impugnare

Chi subisce una lesione di legittima può ricorrere alla cosiddetta azione di riduzione, prevista dall’articolo 553 del codice civile e che ha lo scopo di ridurre solo quelle disposizioni che hanno intaccato la quota spettante per legge ai legittimari. Dunque, non comporta l’annullamento del testamento o di un’eventuale donazione.

Con l’azione di riduzione, i beni di cui il defunto ha disposto – per testamento o donazione – ritornano nella massa ereditaria come se l’atto lesivo non fosse mai stato posto in essere (effetto ex tunc), per poi essere redistribuiti a favore dei legittimari. Se la riduzione del testamento non basta a sanare la lesione, si procede a ridurre anche le donazioni, partendo dalle più recenti, secondo l’ordine previsto dalla legge.

Facciamo un esempio semplice per aiutare a capire meglio come funziona.

Supponiamo che una persona muoia lasciando un patrimonio di 300.000 euro e due figli. La legge prevede che, in assenza del coniuge, ai figli spettino complessivamente i due terzi dell’eredità (200.000 euro da dividere), mentre il terzo rimanente (100.000 euro) è la quota disponibile.

Quand’era in vita, il defunto ha donato questa quota a un amico, e nel testamento lascia i restanti beni così: 150.000 euro a un figlio e 50.000 euro all’altro. Alla fine, il patrimonio risulta così distribuito:

  • un figlio riceve 150.000 euro
  • l’altro solo 50.000 euro
  • l’amico 100.000 euro già donati in vita

Il figlio che ha ricevuto 50.000 euro è stato leso, perché la legge gli garantiva almeno 100.000 euro. Con l’azione di riduzione per lesione legittima può chiedere che la donazione all’amico venga ridimensionata, così da reintegrare la sua quota.

Termine di prescrizione per l’azione di riduzione

È bene sapere che l’azione di riduzione non può essere esercitata in qualsiasi momento. La legge prevede un termine di 10 anni dall’apertura della successione o dalla pubblicazione del testamento. Trascorso questo tempo, il diritto non è più tutelabile.

Come proporre l’azione di riduzione per lesione di legittima

Chi ritiene di essere stato leso nei propri diritti può avviare l’azione di riduzione, seguendo questi passaggi:

  1. Ricostruzione dell’asse ereditario
    Si calcola il patrimonio complessivo del defunto, includendo i beni rimasti, i debiti e le donazioni fatte in vita.
  2. Verifica delle quote
    Occorre distinguere tra la parte disponibile (di cui il defunto poteva liberamente disporre) e la quota di legittima riservata per legge ai familiari.
  3. Tentare un accordo tra eredi
    Spesso è possibile raggiungere un’intesa per ridistribuire i beni senza ricorrere subito al giudice.
  4. Agire in giudizio
    Se l’accordo non si trova, il legittimario può promuovere un’azione davanti al Tribunale, tramite un atto di citazione. In questo modo, il giudice può ridurre le disposizioni lesive (testamentarie o donazioni) e reintegrare la quota spettante al legittimario.

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Esempi di lesioni di legittima

Vediamo alcuni casi tipici della lesione di legittima.

Può capitare che un genitore, con il proprio testamento, lasci gran parte del patrimonio a un solo figlio o a un terzo estraneo. In questo caso, i legittimari esclusi possono agire non per annullare il testamento, ma per riequilibrare le quote previste dalla legge.

Un altro caso è quello del defunto che ha fatto donazioni rilevanti (che incidono sulla quota di legittima) quando era in vita. Per esempio, se un padre ha donato una casa a un figlio e alla sua morte resta ben poco da dividere, gli altri figli possono chiedere di ricalcolare la donazione per verificare se la loro quota è stata lesa.

Anche le polizze vita possono creare dubbi. In linea generale non rientrano nell’eredità, ma se i premi pagati erano sproporzionati rispetto al patrimonio del defunto, possono essere considerate una donazione indiretta e ridotte se risultano lesive.

Se il defunto ha disposto un usufrutto (ad esempio al coniuge superstite), questo può incidere sul calcolo dell’eredità.

Anche strumenti come trust o donazioni con particolari oneri vanno valutati: se servono ad aggirare la quota di legittima, possono essere ridotti o annullati.

Per una consulenza legale in diritto successorio

La disciplina della lesione di legittima serve a garantire più equità nei rapporti familiari, proteggendo chi non può essere escluso dall’eredità.

Capire quando si verifica una lesione e come impugnarla è essenziale per non perdere diritti che la legge riconosce espressamente, ma può essere difficile senza la consulenza di un avvocato esperto in materia: un’analisi attenta dell’asse ereditario e delle disposizioni fatte dal defunto può indicare la strada più efficace per tutelare davvero la quota di legittima.

Lo Studio Palombarini è disponibile per una consulenza legale; gli uffici sono a Bologna in Via Bovi Campeggi, 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37. Potete contattarci al numero 051 581410.

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