La Corte di cassazione, con la recente sentenza del 3 febbraio 2016 n. 2113, è intervenuta sul tema del licenziamento collettivo, e sulle regole che il datore deve seguire nell’individuare i dipendenti da licenziare, posto che la scelta non può essere libera ed incondizionata.
Un criterio da seguire è quello della “anzianità“: per anzianità deve intendersi quella di servizio.
Altro criterio di salvaguardia è quello dei carichi di famiglia: come carichi di famiglia devono essere considerate le persone effettivamente a carico del lavoratore. Ciò vale anche per tutte le persone per le quali il dipendente non riceva assegni familiari.
La sentenza è importante anche perchè analizza la giurisprudenza prevalente in materia di licenziamenti collettivi anche su altri importanti aspetti: cosa deve intendersi per effettività della riduzione del personale; le varie fasi del procedimento di mobilità (ossia il licenziamento collettivo), a partire dalla comunicazione preventiva ai sindacati fino ai criteri di scelta del personale da licenziare.
Di seguito riportiamo l’intero testo della pronuncia della Corte. sentenza 2113 del 3.02.16