operai in uscita

E’ nullo, secondo una recente pronuncia del Tribunale di Taranto, il licenziamento collettivo se il datore di lavoro, nell’applicare i criteri di scelta del personale da licenziare, non rispetta rigorosamente la proporzione esistente nelle medesime mansioni tra donne e uomini.

Secondo un approfondimento del sito Wikilabour.it, “l’art. 5 della legge n. 223 del 1991 stabilisce, al primo comma, i criteri di scelta che il datore di lavoro deve osservare per individuare i concreti destinatari dell’operazione di riduzione del personale, aggiungendo al secondo comma, che non può essere licenziata “una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione”.

Nel caso oggetto dell’ordinanza, in un reparto ove operavano cinque donne e tre uomini impiegati nelle medesime mansioni, l’impresa aveva licenziato tre donne e un uomo, non rispettando pertanto la proporzione indicata.

La conseguente violazione del limite imposto alla scelta rende, secondo il Tribunale, il licenziamento discriminatorio e pertanto nullo con applicazione dell’art. 18, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori”