Il dirigente è stato per lungo tempo considerato, nel nostro ordinamento giuridico, un lavoratore sui generis. Vuoi per il ruolo ricoperto, di prestigio e di responsabilità, in cambio di stipendi spesso considerevoli.
Proprio per l’entità dello stipendio, nel ristretto elenco dei destinatari del licenziamento ad nutum (ossia immediato per giusta causa), si annovera il dirigente, ritenendosi che il congedo effettuato dal datore con il mero cenno, non possa ostacolarlo nelle more della ricerca di un altro lavoro. Insomma, il dirigente è tradizionalmente stato inquadrato come quel lavoratore privilegiato e per tale ragione, in tutti i casi di difficoltà aziendale, il suo licenziamento non ha mai destato particolare rilievo.
Di diverso avviso, però, è la Corte di Giustizia Europea, che il 13 febbraio 2014 ha affermato la contrarietà al diritto della UE del disposto dell’art. 4 comma 9 l. 223/91 nella parte in cui, in caso di licenziamento collettivo, ammette a beneficiare delle garanzie da essa previste unicamente gli operai, gli impiegati e i quadri, escludendo invece i dirigenti.
Così, nel computo dei dipendenti coinvolti nel licenziamento collettivo – che prevede il licenziamento di almeno 4 lavoratori in 120 giorni – debbono ricomprendersi anche i dirigenti, affinché possa avviarsi (nelle aziende con più di 15 dipendenti) la procedura obbligatoria di consultazione sindacale.
Lo scenario, evidentemente, aprirà la strada a nuove interpretazioni giurisprudenziali a vantaggio (o svantaggio) di quei lavoratori “comuni” che, qualora impegnati ad impugnare il licenziamento subito, potranno presentarlo al Giudice del Lavoro come licenziamento collettivo e contare sulla sanzione da eventualmente infliggersi al datore di lavoro a fronte di una accertata illegittimità.
Sanzione che in seguito alla “riforma Fornero”, consiste nel pagamento a carico del datore di una indennità tra le 12 e 24 mensilità, ovvero nella reintegrazione nel posto di lavoro oltre ad una indennità fino ad un massimo di 12 mensilità.