E’ vietato il licenziamento della donna in stato di gravidanza anche nel lavoro autonomo e parasubordinato.
Questo è stato recentemente stabilito dal Tribunale di Lecce.
Se il divieto di licenziamento nel lavoro subordinato della dipendente in stato di gravidanza da tempo è considerato vietato e comunque inefficace, ciò non è così scontato per i lavoratori autonomi e parasubordinati (ad esempio gli agenti), anche perchè questi non debbono essere “licenziati”, mancando il vincolo di subordinazione.
Più correttamente si parla di risoluzione del contratto di lavoro autonomo, meglio di recesso del committente (ossia il datore di lavoro) a causa dello stato di gravidanza della lavoratrice: e ciò è stato ritenuto illegittimo dai giudici, che hanno anche disposto un risarcimento del danno.
La lavoratrice autonoma che viene espulsa dal processo produttivo in ragione del suo particolare stato fisico potrà pertanto rivolgersi ad un avvocato del lavoro per tutelare i propri diritti.
Un interessante articolo di Repubblica ha recentemente affrontato la questione, vediamo.
Un’azienda farmaceutica particolarmente impegnata nella ricerca ginecologica e sulla fertilità è stata condannata a risarcire un’informatrice di Lecce costretta ad abbandonare il lavoro perché incinta. La vicenda risale all’estate 2013, ma soltanto adesso è divenuta irrevocabile la sentenza che ha costretto la Lo.Li.Pharma di Roma a liquidare alla 34enne Roberta Martignago un risarcimento da 16mila euro. A tanto ammonta – secondo il giudice del lavoro salentino – la somma che la professionista avrebbe percepito in un anno se avesse potuto continuare a lavorare per la società romana. Nell’estate 2013 l’informatrice comunicò di essere al terzo mese di gravidanza e, nonostante fosse legata all’azienda da un rapporto non subordinato ma di procacciatrice d’affari retribuita con provvigione a partita Iva, si vide recapitare una lettera di fine rapporto. Non essendo assunta, in realtà non potè essere licenziata: la Lo.Li.Pharma la invitò a recedere dal contratto, pena la perdita delle somme (pari a 8mila euro) già corrisposte a titolo di provvigione. Di fronte al fermo diniego della donna, la ditta farmaceutica mise ugualmente fine al rapporto di lavoro occasionale e chiese la restituzione di quanto percepito negli ultimi mesi.
Di pari passo con la gravidanza, Roberta Martignago portò avanti una battaglia legale senza esclusione di colpi. L’azienda fu denunciata in sede penale e nell’ottobre dello scorso anno il rappresentante legale dell’azienda e un capo area furono rinviati a giudizio con l’accusa di tentata estorsione. Il processo – attualmente in corso – riguarda le somme di cui sarebbe stata chiesta l’indebita restituzione. Contestualmente l’informatrice, assistita dall’avvocato Annaleila Lisi, aveva avviato un’azione civile davanti al giudice del lavoro, contestando l’illegittimità dell’interruzione del rapporto di lavoro – ancorché non subordinato – a causa della gravidanza.
Una tesi di cui il giudice ha riconosciuto la validità determinando un importante precedente, secondo il quale la recessione dal contratto per una donna incinta non è giustificata anche quando si tratta di lavoro autonomo a partita Iva. Una bella vittoria per Roberta, che un mese dopo aver partorito un bimbo già aveva trovato lavoro per un’altra azienda farmaceutica. E oggi spera che la sua storia possa fungere da precedente per altre lavoratrici occasionali costrette a scegliere tra stipendio e maternità.
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