Il lavoratore che mette in atto comportamenti o inadempimenti contrattuali così gravi dal punto di vista disciplinare, che non è più possibile consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche in via provvisoria, può incorrere nel licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro.
Si tratta dell’azione disciplinare per eccellenza e non richiede preavviso da parte dell’imprenditore. Il lavoratore che ha subìto un licenziamento per giusta causa, quindi contro la sua volontà, ha però il diritto di richiedere un’indennità di disoccupazione.

NASpI: l’indennità che spetta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione

A partire dal 1° maggio 2015, i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro, possono chiedere un’indennità di disoccupazione NASpI, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

Può essere erogata a quei lavoratori dipendenti che abbiano “involontariamente” perduto l’occupazione a partire dal 1° maggio 2015. Ne hanno diritto anche:

– apprendisti
– soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
– personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
– dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni

L’indennità di disoccupazione NASpI non spetta invece a:

– dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni
– operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
– lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali vale la normativa dedicata
– i titolari di un trattamento pensionistico diretto

Quali sono i requisiti per richiedere l’indennità NASpI?

Per poter richiedere l’indennità, il lavoratore deve rispettare tre requisiti:

1) Deve essere in uno stato di disoccupazione involontario
2) Deve soddisfare un requisito contributivo
3) Deve soddisfare un requisito lavorativo

A differenza della precedente ASpI, non è più richiesto che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.

1) Lo stato di disoccupazione involontario: licenziamento e dimissioni per giusta causa

Abbiamo visto che l’indennità NASpI spetta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente il posto di lavoro. Di conseguenza (salvo alcuni casi specifici che vedremo più avanti) non spetta nei casi di dimissioni da parte del dipendente o nel caso di risoluzione consensuale .

L’Inps nella Circolare n. 97/2003 ha esteso il diritto all’indennità anche ai lavoratori che hanno rassegnato le loro dimissioni “per giusta causa”, conformandosi all’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza 269/2002), per cui sussiste l’ipotesi di dimissioni “per giusta causa”; se le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui tali da rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro. Per questo particolare caso conviene comunque verificare le prassi applicative dei singoli uffici Inps.

Quindi, sia i lavoratori licenziati per giusta casa, sia quelli che si sono dimessi per giusta causa, avendo in entrambi i casi perso l’occupazione contro la loro volontà, hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.

2) Requisito contributivo per poter richiedere l’indennità

Oltre allo stato di disoccupazione involontaria, è necessario avere almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.

Per poter godere di questo diritto sono considerate valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n.638/1983 e legge n. 389/1989) (fonte INPS).

3) Requisito lavorativo: almeno 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi

Per poter richiedere l’indennità sono necessarie anche almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria (fonte INPS).

Quando presentare la domanda per richiedere l’indennità e quali sono i principali obblighi del lavoratore?

La domanda per richiedere l’indennità deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, ma se nel corso dei 68 giorni:

– si verifica “un evento di maternità indennizzabile”, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua

– si verifica un evento di malattia comune indennizzabile o un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento

  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, se l’evento è insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, se gli eventi sono insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

(fonte INPS)

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione dedicata all’indennità NASpI sul sito Inps.

Infine, il lavoratore, che ha perso il lavoro e presenta la domanda di indennità NASpI, deve contattare il centro per l’impiego entro i successivi quindici giorni per confermare il proprio stato di disoccupazione e stipulare il patto di servizio personalizzato: un “contratto” con cui si rende disponibile a partecipare a progetti formativi e di riqualificazione professionale per migliorare le sue competenze e ad accettare le offerte di lavoro che si dovessero presentare durante il periodo di disoccupazione.

Per poter godere appieno dell’indennità erogata, però, il disoccupato ha degli obblighi.

Se non si presenta, senza un giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stipula del patto di servizio personalizzato, oppure non rispetta la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività di sostegno, subisce un taglio di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione.

Successivamente, alla seconda mancata presentazione, verrà decurtato di una mensilità.
Infine, in caso di ulteriore mancata presentazione, perderà l’indennità e lo stato di disoccupazione.

Licenziamento e dimissioni per giusta causa: due facce della stessa medaglia

Da un lato il datore di lavoro che irroga il licenziamento, dall’altro il lavoratore che perde improvvisamente il posto di lavoro e ancora, il lavoratore che è costretto a dimettersi perché proseguire l’attività lavorativa è diventato impossibile. Sono casi in cui l’ambiente di lavoro diventa un luogo di conflitto.

Come è meglio agire e a chi affidarsi per affrontare queste situazioni?

Il nostro Studio è una delle poche realtà del territorio specializzate in Diritto del Lavoro: da oltre vent’anni l’Avvocato Sergio Palombarini patrocina pratiche di diritto del lavoro e diritto sindacale, seguendo aziende e lavoratori in materia di licenziamenti e dimissioni.

Le sedi dello studio Palombarini e Mantegazza sono a Bologna in Via d’Azeglio 58, Sasso Marconi in via Porrettana 341 e Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37.

Per informazioni e per concordare un appuntamento, potete contattarci al numero 051 581410. Il primo appuntamento è gratuito.