Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato, mettendo fine a un annoso dibattito, che lo Stato italiano non può delibare la sentenza con la quale si dichiara la nullità ecclesiastica del matrimonio concordatario, se la convivenza coniugale dura da almeno tre anni e se uno dei due coniugi si oppone alla delibazione.
La Cassazione, nel porre un limite alla scappatoia delle c.d. “nullità facili”, riconosce nella convivenza coniugale un valore fondamentale tutelato non solo dalla Carta Costituzionale, ma anche a livello internazionale, dalla CEDU e, a livello europeo, dalla Carta dei diritti fondamentali.
L’attenzione, quindi, va posta sul matrimonio inteso non quale atto, ma come rapporto, che coinvolge i coniugi in tutti gli aspetti della loro vita e, dunque, riguarda il dato propriamente esistenziale dell’individuo sia uti singuli, sia nei rapporti con la società.
La convivenza prolungata per almeno tre anni è una convivenza stabile: la durata, così individuata nel minimo, è ricavata dalla Suprema Corte in modo sistematico dalla giurisprudenza costituzionale, la quale riconosce la durata triennale del rapporto matrimoniale come quella minima ai fini dell’adozione.
La stabilità, poi, si ricava anche dalla funzione sociale della convivenza, ossia dal modo in cui il rapporto coniugale viene percepito dai consociati, i quali devono poter riconoscere l’esistenza della convivenza coniugale, attraverso fatti e comportamenti che tale convivenza dimostrino.
Quindi, la nullità del matrimonio sancita da una sentenza ecclesiastica non è riconoscibile senza limiti nello Stato italiano, ostandovi sia il termine minimo di durata, che l’eventuale opposizione dell’altro coniuge (colui – cioè – che non ha richiesto la delibazione).