Siamo tornati a consultar e il sito www.wikilabour.it, sempre fornito di molti spunti interessanti in materia di diritto del lavoro.
Ci siamo soffermati su due distinte pronunce giurisdizionali.
Quella di cui ci occupiamo ora è la sentenza numero 16472 del corrente 2015 della Corte di Cassazione, che si occupa del caso di un lavoratore, dipendente di una azienda di trasporto pubblico, licenziato per aver accumulato troppi giorni di malattia.
“La cassazione – spiega il commento – torna alla propria precedente uniforme giurisprudenza in materia di valutazione delle assenze per malattia ai fini del possibile licenziamento.
In particolare, la Corte, correggendo la precedente sentenza n. 18678/2014 (segnalata nel n. 17/2014 della Newsletter), ribadisce che le assenze per malattia del lavoratore, anche brevi e reiterate, rilevano ai fini del licenziamento unicamente nel caso in cui il cumulo di esse superi il c.d. periodo di comporto (recte, di stabilità assicurata del posto di lavoro) stabilito dal contratto collettivo o, in difetto, dal giudice secondo equità e non anche per giustificato motivo oggettivo o per scarso rendimento, che viceversa presuppone la colpa del lavoratore.”
Per leggere il testo – breve e molto chiaro – della sentenza Leggi qui