E’ argomento sempre discusso e oggetto di liti giudiziarie quello dell’obbligo del lavoratore, pubblico e privato, di rendersi reperibile per il medico inviato dall’azienda a controllare l’effettivo stato di malattia. Recentemente della questione si è occupata la corte di Cassazione e conseguentemente il sito internet Wikilabour, di cui riportiamo un commento.

“Nel giudizio in cui un dipendente, licenziato per avere ripetutamente omesso di giustificare l’assenza a visite di controllo domiciliare della malattia, aveva sostenuto che, essendo stato poi accertata l’effettività della malattia, la tutela della salute dovesse prevalere sull’obbligo di giustificare l’inosservanza delle fasce orarie di reperibilità, la Corte ricorda la propria consolidata giurisprudenza al riguardo, secondo la quale l’effettività della malattia è irrilevante rispetto alla necessità di controllo della stessa, in funzione della quale è stabilito l’obbligo di reperibilità. Con l’occasione, la Corte richiama altresì la propria elaborazione giurisprudenziale in ordine all’individuazione delle circostanze che possono giustificare il fatto di non aver adempiuto all’obbligo di reperibilità”.

Per leggere l’intera pronuncia della Corte di Cassazione sopra commentata CLICCA QUI