L’IMPUTATO PUO’ CHIEDERE L’AUDIZIONE DEL MINORE VITTIMA DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla (im)possibilità per il giudice di negare l’audizione del minore vittima del reato di maltrattamenti in famiglia, richiesta dai parenti imputati, come prova a loro discolpa. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il minore risulterebbe inattendibile per le pressioni e i condizionamenti psicologici subiti.
A detta della Corte, infatti, quando una parte chiede una prova contraria, questa non può essere negata salvo che non risulti che sia contraria alla legge o non sia manifestamente superflua o irrilevante.
Il giudizio de quo si era concluso con la condanna degli imputati per il reato di maltrattamenti in famiglia a carico di un minore. Nella specie, secondo le testimonianze emerse in dibattimento, la famiglia aveva costretto il minore a una totale chiusura verso il mondo esterno, precludendogli la possibilità di relazionarsi con i suoi coetanei, nonché ogni tipo di attività fisica, che aveva prodotto alcuni difetti di deambulazione del minore.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato abituale, caratterizzato da una serie ripetuta di condotte che generano uno stato di sopraffazione, prevaricazione e umiliazione all’interno del consorzio familiare. Non deve necessariamente trattarsi di maltrattamenti fisici quali lesioni o percosse, potendo l’evento dannoso essere costituito, come nel caso in questione, dal mancato o dal patologico sviluppo psico-fisico della vittima.
Era anche emerso che il bambino era stato privato della figura paterna nei cui confronti manifestava timori ingiustificati e spropositati molto probabilmente instillati dai nonni materni e dalla madre sin da quando era in tenera età.
Con il ricorso per Cassazione gli imputati lamentavano che il Tribunale di primo grado aveva respinto la loro richiesta di audizione del minore sulla base del fatto che il bambino risultava fortemente condizionato e quindi non in grado di ricostruire i fatti in modo attendibile, trovandosi anche in una condizione di plateale conflittualità con il padre.
La Cassazione, però, accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il giudice, infatti, è tenuto ad assumere le prove contrarie richieste dalle parti, a meno che queste non siano contra legem o manifestamente superflue ovvero irrilevanti.
Inoltre, al momento del processo, il minore aveva raggiunto uno sviluppo psico-fisico tale da consentirgli di riferire in merito a quanto accaduto nel suo contesto familiare senza condizionamenti di alcun tipo.