In questi giorni il Movimento cinque stelle ha depositato la denuncia per la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Analizziamo gli aspetti giuridici.
Ai sensi dell’art. 90 della Costituzione italiana “il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”
L’alto tradimento viene comunemente identificato dalla dottrina con la fattispecie della collusione con potenze straniere, mentre l’attento alla Costituzione si riferisce a quelle violazioni della carta costituzionale tali da snaturare i caratteri essenziali dell’ordinamento. Per quanto riguarda, invece, gli atti compiuti fuori dall’esercizio delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è responsabile come qualsiasi altro cittadino.
Il procedimento è disciplinato dalla legge costituzionale 1/1953, dalla legge 20/1962 e dalla legge 219/1989. Si suddivide in due fasi: la prima è la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta; la seconda consiste nel giudizio che si tiene innanzi alla Corte Costituzionale, integrata da 16 componenti estratti da un elenco di 45 nomi compilato dal Parlamento in seduta comune ogni 9 anni.
La prima fase si apre con una denuncia presentata al Presidente della Camera cui appartiene il membro del Parlamento che la deposita.
I rapporti, i referti e le denunzie devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti. Nel caso di indagini promosse d’ufficio il Comitato ne dà immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.
Il Comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio competente per i reati ministeriali con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari.
Ove ne ricorrano le condizioni può disporre anche d’ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari e può compiere anche d’ufficio gli altri atti che a norma del codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.
Il Comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.
Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall’articolo 90 della Costituzione, il comitato dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all’autorità giudiziaria.
Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l’archiviazione degli atti del procedimento.
In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione.
In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi.
La deliberazione sulla messa in stato di accusa è adottata dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto su relazione del Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa.
La stessa procedura si applica anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione. In tal caso non sono richieste le autorizzazioni a procedere previste dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l’accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.L’atto di accusa deve contenere l’indicazione degli addebiti e delle prove su cui l’accusa si fonda.
Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l’atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale.
Nel caso in cui venga deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.
Nell’ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri invece l’atto di accusa implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.
La seconda fase, di carattere giurisdizionale, si articola in tre fasi: istruttoria, dibattimento e decisione.
Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l’interrogatorio dell’imputato, nonché alla relazione; se l’imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresí alla nomina di un difensore di ufficio..
La Corte può, anche d’ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresí revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal Comitato parlamentare.
Chiusa l’istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento. Il decreto è notificato all’accusato e al suo difensore.
Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive.
Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio, senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.
La Corte Costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell’atto d’accusa.
Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d’imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull’applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.
In caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole all’accusato.
Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.
La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.
Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino a un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l’eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.
La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.
Il potere di chiedere la revisione è esercitato dal Comitato parlamentare.