danno biologico

Con decreto del 06.06.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14.06.2013, sono stati aggiornati gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) relativi all’anno 2013.

Tale articolo disciplina il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non danno luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Per quanto riguarda il danno biologico permanente, per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento è liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età;

Per il risarcimento del danno biologico temporaneo è, invece, liquidato un importo per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 giugno 2013 ha aumentato gli importi da liquidare a titolo di danno biologico permanente e a titolo di danno biologico temporaneo:

Euro 791,95 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
Euro 46,20 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

I nuovi importi si applicano dallo scorso 1° aprile 2013.

Tali aumenti, pari all’ 1,1% rispetto al 2012, sono parametrati alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2013.