Ammontare dell’assegno di mantenimento, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare… le condizioni stabilite nella sentenza di separazione o di divorzio possono essere modificate per giustificato motivo in qualsiasi momento. In passato per poterle cambiare era necessario rivolgersi al giudice, oggi si può scegliere una forma di risoluzione dei conflitti alternativa al tribunale: la negoziazione assistita da un avvocato, come previsto dal decreto legge 132/2014.
Quando e come si possono modificare le condizioni di divorzio e separazione?
Non è sempre possibile chiedere di modificare le condizioni di divorzio e separazione. Perché la domanda venga accolta, infatti, il cambiamento delle condizioni deve aver determinato uno squilibrio nei rapporti tra i due coniugi o con i figli. È il caso, per esempio, in cui il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento abbia migliorato (o peggiorato) la sua situazione economica. Un altro caso che può portare ad un cambiamento delle condizioni è quello in cui uno dei figli decida di vivere con il genitore non affidatario.
Chi può chiedere la modifica e in che modo?
Possono presentare domanda entrambi i coniugi o uno solo di loro, optando per una delle possibilità previste dalla legge:
- rivolgersi al tribunale
- non ricorrere al giudice, ma trovando un accordo amichevole; in questo secondo caso, come previsto dal decreto legge 132/2014, i coniugi possono rivolgersi ad un avvocato per la negoziazione assistita oppure ciascuno di loro può presentare una dichiarazione, resa davanti al sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile
Cos’è e come funziona la negoziazione assistita da un avvocato?
La negoziazione assistita è un procedimento che costituisce una nuova forma di composizione stragiudiziale delle liti. È quindi un metodo alternativo al tribunale (rientra tra i c.d. ADR Alternative Dispute Resolution) e prevede due fasi.
1) I due coniugi sottoscrivono la convenzione di negoziazione di assistita
In questa prima fase i due coniugi firmano un documento chiamato convenzione di negoziazione assistita, in cui si impegnano a cooperare con lealtà e in buona fede per risolvere la situazione bonariamente, grazie all’assistenza di avvocati iscritti all’albo, almeno uno per ciascun coniuge.
La convenzione deve precisare:
1) il termine concordato dalle parti per concludere la procedura, che non può essere inferiore ad un mese
2) l’oggetto della controversia
Deve essere redatta in forma scritta, altrimenti è nulla.
2) Raggiungimento o meno dell’accordo grazie alla negoziazione assistita da parte dei rispettivi avvocati
In questa seconda fase, i due coniugi, con l’assistenza dei loro legali “negoziatori”, entrano nel merito della questione, cercando di raggiungere un accordo che vada bene ad entrambe le parti.
È in questo frangente che gli avvocati danno atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, e di averle altresì informate dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Se l’accordo viene raggiunto, l’iter successivo per renderlo valido ed operativo è diverso a seconda che la coppia abbia o meno figli minori, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non autosufficienti dal punto di vista economico.
Nel primo caso l’accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, entro 10 giorni. Se l’accordo viene giudicato in linea con gli interessi dei figli, viene autorizzato, altrimenti i due coniugi dovranno presentarsi davanti al giudice.
Nel secondo caso, invece, cioè quando non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, con handicap grave o non autosufficienti economicamente, l’accordo viene trasmesso al procuratore della Repubblica che, se non trova irregolarità, dà agli avvocati il nullaosta per procedere.
L’accordo raggiunto in esito al procedimento di negoziazione assistita, una volta ottenuto rispettivamente l’autorizzazione od il nullaosta da parte del Procuratore della Repubblica, produce gli effetti e sostituisce i provvedimenti giudiziali atti a definire i procedimenti di separazione, divorzio ed anche quelli di modifica delle relative condizioni.
Gli avvocati devono poi provvedere entro il termine di 10 giorni a trasmetterli all’ufficiale dello stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
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