La crisi economica in Italia ha lasciato il segno, molte aziende italiane non sono sopravvissute al collasso : sono fallite. Le cause che possono portare al fallimento sono anche altre ed indipendenti dai trend economici, come ad esempio le variazioni dei prezzi, una cattiva organizzazione aziendale, una forte inflazione, di gravità tali da portare all’insolvenza dell’impresa, impedendo a questa di adempiere alle obbligazioni assunte.
Quindi il fallimento interviene – in linea molto generale – quando un’azienda si ritrova indebitata, ossia quando il valore dei suoi beni, il suo attivo, non copre più l’ammontare dei debiti.
Si può definire il fallimento come uno speciale procedimento espropriativo il cui fine è la ripartizione del patrimonio dell’impresa tra i suoi creditori.
Si tratta di un processo speciale di natura sostanzialmente esecutiva, ma con differenze rispetto al processo esecutivo ordinario.
CHI PUO’ FALLIRE
Ad individuare i soggetti a cui si applicano le disposizioni sul fallimento è l’art.1 della legge Fallimentare.
Essi hanno la caratteristica di esercitare un’attività commerciale indipendentemente che sia un imprenditore individuale o collettivo, ossia un singolo, una società o diverso ente (requisito oggettivo).
Un’attività è commerciale quando non esercita un attività agricola, e , più precisamente (art 2195 c.c) :
- attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi.
- attività di intermediazione nella circolazione dei beni
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, di persone o cose
- attività bancarie o assicurative
Poi vi è il requisito soggettivo, cioè la assenza di almeno di uno solo dei seguenti requisiti ( invece per non fallire tutti e tre i limiti non devono essere superati congiuntamente):
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
- aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Detto requisito non è necessario che sia presente per i tre esercizi consecutivi, ma è il limite previsto per i debiti esistenti all’atto dell’istanza di fallimento.
L’imprenditore, quando riveste le caratteristiche soggettive ed oggettive sopra indicate, viene dichiarato fallito quando si trova in stato di “insolvenza”, ossia, come detto, non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.
CHI PUO’ CHIEDERE IL FALLIMENTO
Non è ammessa la dichiarazione di fallimento d’ufficio, in quanto soltanto i soggetti legittimati possono chiedere il fallimento, essi sono :
- Il debitore, cioè l’imprenditore che dimostra che il suo stato di insolvenza per le sue caratteristiche può essere oggetto di fallimento.
- i creditori, essi devono dimostrare sia l’esistenza un credito insoddisfatto nei confronti dell’imprenditore sia lo stato di insolvenza di quest’ultimo .
- E il Pubblico Ministero , quando l’insolvenza dell’impresa risulta nel corso di un procedimento penale o in seguito ad una segnalazione proveniente da un giudice nel corso di un procedimento civile o fallimentare, oppure quando vi è latitanza del debitore.
PROCEDURA
Il ricorso per chiedere il fallimento deve essere depositato nella sezione fallimentare del tribunale dove l’impresa ha sede legale.
A seguito della presentazione del ricorso o della richiesta di fallimento si apre la c.d istruttoria prefallimentare. Il procedimento si svolge innanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio (art. 15 della legge fallimentare).
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento, assicurando in tal modo un effettivo contraddittorio; il decreto di convocazione e il ricorso vengono notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata. L’udienza deve essere fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso.
Il decreto contiene l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Esaurita l’istruttoria prefallimentate, il tribunale, se ritiene sussistenti le condizioni dichiara il fallimento d’impresa, altrimenti respinge la richiesta.
La sentenza di fallimento contiene :
- la nomina del giudice delegato per la procedura
- il curatore fallimentare
- viene inoltre ordinato al fallito il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori.
- Stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di 120 giorni dal deposito
- assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del fallito , il termine di 30 giorni prima dell’adunanza per l’esame dello stato passivo per la presentazione delle domande d’insinuazione.
La sentenza dichiarativa di fallimento, per il debitore, produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione, mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.Contro la sentenza è proponibile appello.
CONSEGUENZE DEL FALLIMENTO
La sentenza di dichiarazione di fallimento non ha soltanto efficacia endofallimentare, ma presenta anche effetti di carattere sostanziale che mutano in maniera radicale la posizione del fallito.
La sentenza dichiarativa di fallimento comporta effetti notevoli esterni al procedimento stesso, tali effetti vengono disciplinati dagli artt 42 e seguenti della legge fallimentare: La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Gli effetti in capo al debitore fallito sono sia di carattere patrimoniale che di carattere personale.
Infatti il debitore fallito perde la disponibilità dei propri beni, ma non la proprietà: non può così più utilizzarli, né porre in essere atti di alienazione, non può cedere diritti su questi beni. Perciò il debitore fallito viene spossessato, perdendo la disponibilità dei propri beni a beneficio del curatore. Da questo deriva che se il fallito compie un atto giuridico di disposizione su un bene non avendone più la disponibilità, gli atti di disposizione da lui compiuti risulteranno inefficaci.
Il fallito perde la proprietà del bene nel momento in cui il bene viene alienato a terzi dal curatore.
L’art. 46 regola i limiti dello spossessamento: il fallito non viene spossessato e non perde la disponibilità di tutti i beni in quanto rimangono di proprietà del debitore i beni e i diritti di natura strettamente personali, indispensabili alla vita del fallito e della sua famiglia.
Precisamente i beni non compresi nel fallimento sono :
- i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
- gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Lo Studio legale Palombarini offre assistenza agli imprenditori individuali ed alle società commerciali nei confronti dei quali venga intrapresa una procedura fallimentare.
Le sedi dello Studio Palombarini sono a Bologna in Via Bovi Campeggi 4 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis 37. Per informazioni e per concordare un appuntamento potete contattarci al numero 051 581410.
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