È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2013 il D.L. n. 104, che detta misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Tra le varie disposizioni, nel decreto sono state inserite anche alcune importanti novità tributarie in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale.
L’art. 26, comma 1, d.l. 104/2013 modifica il comma 3 dell’art. 10, d.lgs. n. 23 del 2011, che disciplina l’applicazione dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.
In particolare, si prevede che le imposte ipotecaria e catastale, attualmente calcolate, a seconda dei casi, proporzionalmente, nella misura del 2% e 1%, o fissa 168 euro, a partire dal 01.01.2014 saranno pari ad un importo fisso di 50 euro.
In sostanza, gli atti di trasferimento di immobili e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari, saranno esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e saranno soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro.
Inoltre, sempre a partire dal 01.01.2014, vengono modificate le aliquote dell’imposta di registro.
Si prevedono due scaglioni: per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi si applica l’aliquota del 9 per cento; Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni dell’agevolazione prima casa si applicherà l’aliquota del 2%.
Così l’aliquota dell’imposta di registro relativa ai trasferimenti di prima casa dall’attuale 3 % diminuisce al 2%.
Per gli immobili “di lusso” (cat. A1 – A8 – A9) l’aliquota dell’imposta di registro aumenterà dal 7% al 9%, tale aumento si applicherà anche per seconde case,capannoni, etc..
Verranno assoggettati all’aliquota del 9% anche i terreni edificabili (oggi all’8%) e quelli agricoli (oggi al 15%).
Si prevede anche una clausola di chiusura secondo cui in tutti questi casi l’imposta di registro, comunque, non potrà essere inferiore a 1.000 euro.
Infine, l’art. 10, comma 4, d.lgs. 23/2011, stabilisce che in relazione agli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Il comma 2 dell’art. 26, d.l. 104/2013 dispone, inoltre, che l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di 168 euro è elevato a 200 euro.
Tale disposizione, prevede il comma 3 del medesimo art. 26, avrà effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla stessa data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.