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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 81/2014 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 che detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100 dell’art. 1.

Vengono istituite le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, il cui territorio coincide con quello della provincia omonima.

Sono organi della citta’ metropolitana:

  1. Il sindaco metropolitano;
  2. Il consiglio metropolitano;
  3. La conferenza metropolitana.

Il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il consiglio metropolitano e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché ha il potere di adottare o respingere lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

L’art. 1, commi 10 e 11 disciplinano i contenuti dello Statuto della città metropolitana che deve essere approvato entro il 31.12.2014.

Entro il 30 settembre 2014 si svolgeranno le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insedieranno il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia.

Il sindaco metropolitano e’ di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Il consiglio metropolitano e’ composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

La conferenza metropolitana e’ composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e da sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

Sono organi delle province esclusivamente: a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l’assemblea dei sindaci.

Il presidente della provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il consiglio e’ l’organo di indirizzo e controllo, propone all’assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell’ente.

L’assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L’assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

L’assemblea dei sindaci e’ costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Il presidente della provincia e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Il consiglio provinciale e’ composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti e dura in carica due anni.

Il consiglio provinciale e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.