Alcune brevi note sul tema sempre attuale dei sinistri stradali, della responsabilità, e dei risarcimenti.
Facciamo in particolare riferimento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito o comunque confermato alcune questioni rilevanti.
In primo luogo: sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione che escludono la tutela per il proprietario quando questi, anche se assicurato, non è alla guida della autovettura ma viene trasportato.
Su questo argomento si sono intrecciate norme nazionali, norme comunitarie, e sentenze della Corte di giustizia europea, con problemi sorti anche in relazione alla applicabilità o meno di tali normative ai contratti di assicurazione stipulati prima delle stesse.
La Suprema Corte ha definitivamente spazzato il campo decidendo che anche per i contratti stipulati antecedentemente alla normativa europea vale il principio per cui è vietato escludere dal risarcimento il proprietario assicurato trasportato.
Viene dunque esteso al nostro ordinamento il principio affermato dalla sentenza Churcill, sulla nullità della clausola di guida esclusiva poiché il limite comprime il diritto umano e inviolabile alla salute.
Sempre nella stessa sentenza la Corte di Cassazione riporta alla ribalta l’istituto giuridico del danno biologico, sottolineando la autonomia e rilevanza di tale voce di danno; i giudici affermano il diritto al risarcimento integrale del danno attribuendo un peso specifico alla perdita della vita di relazione in situazioni in cui, come nel caso esaminato, “la vita attiva e sociale viene totalmente disintegrata”.
Il danno alla vita di relazione è una componente del danno biologico “ma che appartiene anche alla esplicazione della vita attiva e sociale..”.