legge stabilita compravendita

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 147/2013, cosiddetta legge di stabilità.

La legge introduce, tra l’altro, delle novità in materia di compravendita di beni immobili all’art. 1, commi 63 e ss.

Si prevede, infatti, che il prezzo stabilito per l’acquisto di un bene immobile non dovrà più essere versato direttamente al venditore, ma al notaio rogante o ad altro pubblico ufficiale.

Gli stessi saranno tenuti a versare su apposito conto corrente dedicato, tra l’altro, l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Dovranno essere depositati sul medesimo conto anche le somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione.

Tale disposizione non si applicherà per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applicherà invece in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

Eseguita la registrazione e la pubblicità dell’atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l’assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvederà senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo, consegnandolo al venditore.

Se nell’atto le parti hanno previsto che il pagamento del prezzo o corrispettivo sia sottoposto a condizione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincolerà il prezzo o corrispettivo depositato, quando gli verrà fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

Gli importi depositati presso l’apposito conto corrente costituiscono patrimonio separato dal patrimonio del notaio.

Pertanto, sono esclusi dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

Tuttavia, bisognerà attendere un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge 147/2013, con il quale verranno definiti termini, condizioni e modalità di attuazione, affinché tali importanti novità entrino a regime.