Il decreto legislativo n. 33/2013 dal titolo “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 04.03.2013 ed ha apportato alcune modifiche all’interno della normativa disciplinante il procedimento amministrativo e, nello specifico, l’accesso agli atti amministrativi.
Con questo decreto legislativo il governo ha inteso procedere al riordino della disciplina, al fine di assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni per attuare “il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Questa norma ha inoltre l’intento di creare un “coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione”: tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo decreto e concernenti l’organizzazione, nonchè diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.
Fonte ispiratrice di questo decreto legislativo è il Freedom of Information Act emanato negli Stati Uniti nel lontano 1966 per volontà del presidente Lyndon B. Johnson affinché qualunque cittadino americano potesse accedere alle informazioni relative all’attività del governo federale.
Dal quel momento, moltissimi paesi ispirati dal Freedom of Information Act adottarono la medesima norma per avvicinare i propri cittadini alla politica e dare uno strumento di controllo degli atti amministrativi del proprio paese.
Ad oggi sono più di 100 i paesi che al mondo adottano il Freedom of Information Act, tuttavia l’Italia, con molto ritardo, ha tentato di colmare la sua lacuna nel settore dell’accesso agli atti con la legge n. 241/1990 che al Capo V stabilisce le modalità e all’art. 22 lettera b) indica i soggetti interessati il cui interesse deve essere diretto, concreto e attuale.
Tramite questa norma l’Italia ha fatto il suo primo tentativo, timido, di raggiungere lo standard internazionale.
Dopo la legge 241 del 1990 come abbiamo visto è poi intervenuto il decreto 33 del 2013.
E recentemente l’art. 6 del decreto legge n. 124/2015, che apporta modifiche al precedente decreto legislativo 33/2013, ha cercato di ulteriormente favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Infatti viene stabilito all’art. 6 della legge n. 124/2015 comma 1 che “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” proseguendo al comma 2 “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.