INFORTUNI SUL LAVORO E OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE: SPETTA AL SOGGETTO ONERATO AUTONOMAMENTE DI INDIVIDUARE ED EMENDARE I PROFILI DI RISCHIO IMMANENTI AL CICLO PRODUTTIVO (Cass. pen. Sez. IV, n. 27006 del 25-06-2015).
La sentenza oggetto d’esame riguarda il delicato tema degli infortuni sul lavoro conseguenti al mancato rispetto delle norme in materia di prevenzione degli stessi. Nel caso di specie, un lavoratore di una industria di lavorazione dell’acciaio era deceduto dopo essersi avvicinato alla linea produttiva per verificare il suo corretto funzionamento dopo che un pezzo di acciaio si era incagliato. Tale operazione era stata eseguita mentre l’impianto era ancora in funzione e il lavoratore era stato trafitto da una verga di acciaio espulsa accidentalmente dalla linea produttiva.
Per tale sinistro, la Corte d’Appello di Brescia aveva condannato per omicidio colposo, aggravato dalla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni, il responsabile aziendale in materia di sicurezza e prevenzione. Quest’ultimo aveva impugnato la sentenza di condanna ritenendo che non fosse stata provata la sua colpevolezza, infatti, pochi anni prima del sinistro, erano state apportate dall’azienda rilevanti modifiche all’impianto di laminazione, ottemperando alle prescrizioni date dall’Azienda Sanitaria Locale dopo un’ispezione. Conseguentemente, i dirigenti della società e lo stesso responsabile aziendale in materia di sicurezza e prevenzione sostenevano di avere la ragionevole convinzione che l’impianto fosse conforme alle esigenze di sicurezza.
La Corte di Cassazione non ha condiviso la predetta impostazione statuendo che, per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato,
<< il soggetto al quale sono stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, previsti dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare. Ciò sul presupposto che il sistema prevenzionistico voluto dal legislatore affida all’informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 bis per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori>>.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha condiviso la valutazione fatta dai giudici di merito, secondo cui il fatto che la A.S.L., in occasione di precedenti interventi, non avesse imposto le misure antinfortunistiche indicate dopo l’infortunio, non escludesse l’elemento soggettivo del reato, sul presupposto che spetti al soggetto onerato autonomamente individuare ed emendare i profili di rischio immanenti al ciclo produttivo.