Pubblicata in “Gazzetta ufficiale” la riforma del condominio che introduce importanti modifiche alla figura dell’amministratore.
Dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 293 del 17 dicembre, la legge 220 dell’11 dicembre 2012 entrerà in vigore il 18 giugno 2013, recando la c.d. riforma del condominio.
La riforma, tra le numerose modifiche, ha previsto la necessità per gli amministratori di condominio del soddisfacimento di alcuni particolari requisiti. L’art. 25 della legge 220 dell’11 dicembre 2012, nell’introdurre l’art. 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dispone che: «Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.”
Tali requisiti non saranno però inderogabili giacché, nel caso in cui l’amministratore sia nominato tra gli stessi condomini, alcuni di essi non saranno più necessari e, più specificatamente, non occorrerà né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né la frequenza di un corso di formazione iniziale, né lo svolgimento dell’attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Inoltre, gli amministratori già nominati e operativi da almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale, potranno comunque svolgere la loro attività anche se privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado e anche senza aver frequentato il corso di formazione iniziale (permane in ogni caso l’obbligo di formazione periodica).