La Corte di Cassazione, con la pronuncia n.36461 del 2014, ribadisce la posizione di garanzia dei proprietari di un animale potenzialmente offensivo (che ha cagionato lesioni personali a terzi) anche nell’ipotesi in cui esso abbia un carattere mansueto; tale responsabilità esiste anche quando uno dei proprietari non può, per infermità temporanea, impedire l’evento lesivo dallo stesso cagionato.

La Corte è chiara nella sua pronuncia, la cui motivazione si presenta succinta, schematica ed estremamente chiara.

In primo luogo, i proprietari non possono invocare a propria discolpa il carattere docile dell’animale e non vale come prova il fatto che lo stesso non abbia in altre occasioni manifestato segni di aggressività nei confronti delle persone estranee. Il principio di precauzione, infatti, impone che un animale di tale grandezza (nel caso di specie si trattava di un pastore maremmano) venga adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediate museruola in presenza di estranei, poiché un eventuale aggressione o attacco da parte dello stesso può dar luogo a lesioni corporee anche gravi. Il principio di precauzione agisce nelle aree di rischio c.d. “consentito”, nei settori cioè, in cui un’attività è lecita (come l’avere un cane di grossa taglia) ma la stessa presenta un rischio intrinseco ineliminabile (il rischio, in questo caso, di aggressioni a terze persone). Esso impone ai titolari dell’obbligo di garanzia (in questo caso, i padroni del cane) di prendere tutte le misure idonee a evitare che il danno si verifichi, pena la loro responsabilità. In mancanza di precauzione, infatti, si passa dall’area del rischio lecito a quella del rischio illecito, da cui deriva la responsabilità penale.

In secondo luogo, la posizione di garanzia dei proprietari non li esime dalla responsabilità anche se uno dei due ha dimostrato che era impossibilitato a intervenire per impedire l’evento lesivo a causa di infermità temporanea. Per la Corte, però, ciò non rappresenta una scusante, in quanto non sarebbe venuto meno l’obbligo di ben scegliere le persone alle quali affidare le cure dell’animale, vigilando che l’operato fosse adeguato a tutelare l’integrità fisica dei terzi. La posizione di garanzia è contenuta nell’art. 40, 2°co., c.p., secondo cui «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». L’obbligo giuridico, in generale, deriva direttamente dalla legge e, nel caso particolare che ha esaminato la Cassazione, direttamente dal codice penale, che all’articolo 672, 1° co., prevede che «chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro».

Di conseguenza, i proprietari del pastore maremmano che ha aggredito il terzo sono stati condannati entrambi in concorso (ex art. 110 c.p.) per il reato di cui all’art. 672 c.p. (omessa custodia e mal governo di animali).