obbligo di fedelta

L’obbligo di fedeltà è, come noto, il primo dei doveri coniugali previsti dall’art. 143 del Codice civile ed in molti casi proprio dalla sua violazione deriva la crisi coniugale e la conseguente separazione dei coniugi.

Recentemente, la violazione di tale principio è stata oggetto di analisi in relazione al c.d. matrimonio concordatario, come disposto dall’art. 82 del Codice civile secondo cui “Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia”.

Con riferimento alla disciplina del matrimonio concordatario, è importante sottolineare come le sentenze ecclesiastiche debbano essere soggette al procedimento di delibazione davanti alla Corte d’Appello competente, procedimento attraverso il quale tali decisioni diventano idonee a spiegare effetti nel nostro ordinamento.

Nella recente ordinanza 4536 del 2014, la Corte di Cassazione ha cassato una pronuncia della Corte d’Appello di Ancona che aveva rigettato una domanda di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

La sentenza ecclesiastica aveva sancito la nullità di un matrimonio tra due coniugi giacchè uno di essi aveva contratto matrimonio escludendo il bonum matrimonii relativo all’obbligo di fedeltà, il c.d. bonum fidei.

Secondo il diritto canonico, infatti, la validità del matrimonio è condizionata alla volontà e alla consapevolezza dei coniugi di contrarre i tria bona matrimonii (bonum sacramenti, bonum prolis e, appunto bonum fidei) e, qualora in uno od entrambi dei coniugi manchi tale volontà o consapevolezza e possibile ottenere la nullità del matrimonio.

Nel caso di specie, uno dei coniugi era contrario all’obbligo di fedeltà e non aveva edotto l’altro coniuge su tale circostanza.

La Corte d’Appello di Ancona aveva rigettato la domanda di delibazione di tale sentenza perché, ad avviso della Corte, tale pronuncia era contraria all’ordine pubblico in quanto sottoponeva la validità del vincolo matrimoniale alla possibile dichiarazione, da parte di uno dei due coniugi, di una propria convinzione personale, contraria ai doveri sopra esposti e sconosciuta all’altro coniuge al momento del matrimonio.

Con la decisione in esame, invece, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, ciò in quanto l’obbligo di fedeltà “benchè inderogabile, è da ricollegarsi al valore individuale appartenente alla sfera di disponibilità del soggetto, rivolto a tutelare tale valore contro ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, cui deve essere riconosciuto il diritto di scelta circa la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell’altra parte”.

Conseguentemente, secondo la Corte di Cassazione la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio non sarebbe in contrasto con il buon costume qualora, come nel caso di specie, la domanda di nullità del matrimonio sia fatta dal coniuge che ignorava il “vizio del consenso” dell’altro coniuge o dai coniugi congiuntamente.