obbligo mantenimento figli maggiorenni

La Corte di Cassazione, nella recente pronuncia n. 24493/2013, ha ribadito ancora una volta quello che è l’orientamento in materia di mantenimento dei figli da parte dei genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In modo particolare, qualora un genitore ritenga cessato il suo obbligo di mantenere il figlio maggiorenne, deve dimostrare che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, oppure, alternativamente, che il mancato raggiungimento dell’autosufficienza sia dovuto ad una sua decisione o ad una sua colpa.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che presumere la colpevolezza del figlio (nel ritardato raggiungimento dell’autosufficienza) basandosi sulle tempistiche medie relative al conseguimento di un determinato titolo di studi, non sia di per se sufficiente ad invertire l’onere della prova, giacché si rende comunque necessaria una valutazione del caso concreto – in relazione alle ragioni dell’eventuale ritardo nel completamento del ciclo di studi – ed inoltre, bisogna tenere presente come lo stesso conseguimento di un titolo di studio, anche se universitario, di per sé non sia sufficiente a far ritenere cessato l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori (basti pensare al caso in cui il figlio non abbia ricevuto delle concrete proposte lavorative).

La Suprema Corte, infatti, ritiene che i giudici di merito abbiano correttamente applicato il principio secondo cui “l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta”.