call center

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti dalla Direzione generale del Ministero del lavoro in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione al personale addetto alle attività di call center in bound e/o out bound, analogamente a quanto avviene per le figure degli “addetti ai centralini telefonici privati”, ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e del D.M. 23 ottobre 2004 del Ministero del Lavoro che ammettono l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente per tali tipologie di lavoratori, richiamando la tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

Ai sensi dell’art. 33, d.lgs. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa.

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il Ministero del lavoro, con interpello del 25.03.2014, ha ritenuto che gli operatori di call center non possano essere equiparati alla figura degli “addetti ai centralini telefonici privati”, in quanto la prestazione svolta dagli operatori di call center è sicuramente una prestazione più articolata, inserendosi normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa e non consiste, come per gli addetti ai centralini telefonici privati, esclusivamente nello smistamento delle telefonate.

Secondo il Ministero tale interpretazione è esplicitamente confermata dal Legislatore laddove ammette il ricorso a contratti di collaborazione a progetto per attività di call center out bound quando trattasi di “attività di vendita diretta di beni e di servizi” (art. 61, D.Lgs. n, 276/2003).

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.