tribunale di bologna

Con la sentenza 798/2014 il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al ricorso promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma, il quale, nella qualità di ente esponenziale della categoria forense di Roma, legittimata, in quanto tale, a tutelare gli interessi della categoria, aveva impugnato innanzi al Tar del Lazio un decreto del Presidente Vicario del Tribunale di Roma e del Dirigente amministrativo del 20 settembre 2012.

Tale provvedimento stabiliva che dal 26 settembre 2012 gli orari di apertura degli uffici e delle cancellerie del settore civile del Tribunale di Roma venivano fissati dalle ore 9 alle ore 12, ad eccezione del Ruolo delle esecuzioni mobiliari (dalla 9 alle 13) e che dalla medesima data anche gli orari di apertura degli uffici e delle cancellerie del settore penale venivano fissati dalle ore 9 alle ore 12, con eccezione per la cancelleria centrale GIP, la cancelleria centrale dibattimentale e per la cancelleria della Sezione Speciale per il Riesame (aperte dalle 9 alle 13).

Il Tar Lazio, con sentenza n.10016/2012, resa in forma semplificata, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Avverso la sentenza, proponeva ricorso presso il Consiglio di Stato l’Ordine degli Avvocati di Roma, deducendo i seguenti profili di doglianza:

1) violazione dell’art. 162 della legge n.1196 del 1960 che ha stabilito per gli uffici delle segreterie e cancellerie giudiziarie l’orario inderogabile di apertura al pubblico di cinque ore nei giorni feriali ;

2) eccesso di potere per erroneità della motivazione posta a fondamento della disposta riduzione dell’orario di apertura degli uffici ;

3) eccesso di potere per difetto di adeguata e congrua motivazione;

4) eccesso di potere per mancata partecipazione al procedimento di fissazione dell’orario dei professionisti e/o delle loro rappresentanze istituzionali ;

5) violazione del principio di buon andamento e dell’organizzazione degli uffici posto che viene modificato in via definitiva il regime di apertura al pubblico delle cancellerie a fronte di situazioni di disorganizzazione e di carenza di organico cui si può far fronte con appropriate misure organizzative .

L’art. 162, l. 1196/1960, in particolare, prevede tra l’altro che le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate.

Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso è fondato in quanto stante il tenore letterale della norma, ai capi degli uffici giudiziari spetta il potere regolamentare di stabilire l’orario di apertura al pubblico delle cancellerie e segreterie, ma sempre nell’osservanza del limite della durata dell’orario di apertura di cinque ore giornaliere, come previsto dal citato art.162.

In altri termini, la norma ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale a mezzo di un previsione con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano.

Ne deriva, nel caso di specie, che la misura organizzatoria assunta dal Presidente Vicario del Tribunale di Roma unitamente al Dirigente amministrativo in data 20 settembre 2012 si pone in contrasto con l’art.162 della legge n.1196/60, senza che possa costituire causa giustificativa la motivazione resa a sostegno dell’adottato provvedimento riconducibile a ragioni di carenza di personale e di tipo logistico.

Con tali motivazioni, pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma e ha annullato il provvedimento amministrativo preso dal Presidente Vicario del Tribunale di Roma e dal Dirigente amministrativo.